Il regolamento è in vigore dal 21 settembre ed è collegato al DIM del 15 luglio n.172 in materia di operazioni di dragaggio nei SIN (vedi il nostro approfondimento).
Campo di applicazione
Il regolamento determina:
a) le modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 109, comma 2, del Codice Ambiente, per l’immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 109 (si veda a riguardo quanto riportato nel DIM n,172/2016);
b) i criteri omogenei per tutto il territorio nazionale, per l’utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento o all’interno di ambienti conterminati, ai quali le Regioni conformano le modalità di caratterizzazione, classificazione ed accettabilità dei materiali in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici marino costieri e di transizione;
c) la gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree portuali e marino costiere non comprese in siti di interesse nazionale;
d) la gestione dei materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, al di fuori di detti siti.
Non si applica: invece, agli spostamenti in ambito portuale e alle operazioni di ripristino degli arenili e alle movimentazioni di sedimenti in loco funzionali all’immersione dei materiali.
Caratterizzazione e classificazione dei materiali
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione è il richiedente che, con oneri a proprio carico dovrà provvedere alla caratterizzazione, alla classificazione e alla individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali secondo le modalità tecniche contenute nell’Allegato al DM n.173/2016.
Il rilascio dell’autorizzazione alla immersione deliberata in mare, (regolata all’art.4) dei materiali di cui all’articolo 109, comma 1, lettera a) del Codice Ambiente può essere autorizzata dall’autorità competente per quei materiali di escavo dei fondali marini che sulla base della caratterizzazione e classificazione, che siano compatibili con l’immersione in mare e per le quali siano state verificate le ulteriori opzioni di utilizzo dei materiali.
Il richiedente dovrà dunque presentare apposita domanda di autorizzazione all’autorità competente, corredata dalla documentazione tecnica prevista nell’allegato e da idonea documentazione intesa a dimostrare di aver prioritariamente valutato le opzioni di utilizzo dei materiali ai fini di ripascimento e di immersione in ambiente conterminato, nonché le motivazioni in base alle quali tali opzioni sono state scartate.
All’articolo 5 viene invece regolata la modalità per il rilascio dell’autorizzazione agli interventi diversi dall’immersione deliberata in mare, sempre con riferimento all’Allegato contenuto nel Decreto n.173/2016.
L’Art. 7 contempla i casi di modifica, sospensione o revoca della autorizzazione da parte dell’autorità competente, nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell’autorizzazione o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell’ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare. In situazioni di emergenza nell’area di prelievo o di immersione, o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto della autorizzazione, il Capo del compartimento marittimo competente può procedere, con provvedimento motivato, all’immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell’autorizzazione anche a tempo indeterminato, fermo restando l’obbligo di darne immediata comunicazione all’autorità competente per l’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sono fatte salve, ai sensi dell’art. 10, le caratterizzazioni e conseguenti classificazioni effettuate ai sensi delle norme previgenti e ancora valide alla data di entrata in vigore del regolamento (21 settembre), nonché le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle norme ancora in corso di validità.
Scheda di inquadramento dell’area di escavo
L’articolo 6 del DM n. 173/2016 richiede che la scheda di inquadramento dell’area di escavo, conforme al modello di cui all’allegato tecnico del presente decreto, sia presentata unitamente all’istanza finalizzata ad ottenere l’autorizzazione alle operazioni.
Dovrà essere aggiornata ogni ventiquattro mesi e comunque a seguito di eventi eccezionali che possano aver determinato una modifica significativa delle caratteristiche dei fondali. Sulla sua base, l’autorità competente, su richiesta, può prorogare la validità dell’autorizzazione, di ulteriori trentasei mesi.
Aggiornamento degli allegati tecnici
Viene poi espressamente previsto all’art. 9 l’aggiornamento delle procedure tecniche e operative contenute nell’Allegato al DM n.173/2016 con apposito decreto del Ministro dell’Ambiente. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (21 settembre 2016), sono abrogate tutte le norme tecniche relative alle attività disciplinate nel nuovo decreto già contenute nel decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 gennaio 1996. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni contenute nel decreto del 1996 connesse alle attività di movimentazione di sedimenti marini per la posa in opera di cavi e condotte sottomarine.
Riferimenti normativi:
DECRETO 15 luglio 2016, n. 173 del MINISTERO
Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.
Vigente al: 21-9-2016
(GU n.208 del 6-9-2016 – Suppl. Ordinario n. 40)
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