Modulistica

Il nuovo modello di Documento Unico di Trasporto per i rifiuti: tutte le novità

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Dal 1° luglio 2022, dopo un periodo di sperimentazione, diventa pienamente operativo il Modello di formulario (FTR) per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (Allegato “A” alla Delibera n. 14 del 21 dicembre 2021) comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, così come introdotto dall’articolo 230, comma 5, del Dlgs 152/2006.

  • Il modello era reperibile dal 1° giugno 2022 sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali (Area riservata – Sezione “FIR Art. 230 c.5”);  
  • Fino al 30 giugno è stato possibile sperimentarne l’emissione e la vidimazione virtuale, nonché l’interoperabilità con i software gestionali in uso presso le imprese.

In questo contributo vedremo cos’è il Formulario di Trasporto di Rifiuti, a quali attività si riferisce e a cosa serve il modello di FTR approvato dal Comitato Gestori. Inoltre, vedremo che differenza c’è con il Formulario per l’identificazione dei rifiuti (FIR), qual è la normativa di riferimento e gli ultimi aggiornamenti sulle funzionalità del Formulario.

Reti fognaria e Modello unico FIR: la Delibera 14/21

Il Comitato gestori con Delibera n. 14 del 21 dicembre 2021 ha approvato il Modello di Documento unico del Formulario di trasporto rifiuti previsto all’art. 230, comma 5, del Testo Unico Ambiente (TUA) D.Lgs. 152/2006 per i rifiuti che provengono dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia. In Allegato alla Delibera sia il Modello da utilizzare (Allegato A), sia una descrizione tecnica (Allegato B) su come rendere gli elementi identificativi.
Con Deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022 il Comitato Gestori ha successivamente modificato il Modello unico ed i contenuti del Formulario di Trasporto Rifiuti: la variazione ha reso il documento interoperabile e fruibile agli applicativi gestionali in uso presso gli operatori economici.

Formulario trasporto rifiuti: cosa cambia dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio è vigente la piena operatività per l’emissione e vidimazione virtuale tramite il portale dell’Albo del nuovo documento unico (con compilazione manuale) nonché l’apertura dei servizi di interoperabilità applicativa che consentiranno ai gestori di collegare i propri software gestionali al sistema di emissione e vidimazione virtuale del nuovo documento unico.

Come applicare la numerazione unica e la vidimazione del FTR?

La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, verranno apposte in modalità virtuale mediante l’interconnessione applicativa del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali con il servizio esposto dal sistema Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di commercio.

Cosa deve fare il gestore per la numerazione e validazione del FT?

Il Gestore dovrà preventivamente accreditarsi secondo le regole in uso nel sistema Vi.Vi.FIR, qualora intendesse anche attivare l’interoperabilità applicativa sul nuovo modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021.

Cos’è il servizio Vi.Vi.FIR?

Il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.
Per informazioni consultare: https://vivifir.ecocamere.it/

Cos’è il Formulario di trasporto rifiuti?

Il formulario di trasporto rifiuti, è il documento unico previsto all’art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto previsto all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006.

Formulario di Trasporto di rifiuti: la normativa

Il Formulario era previsto dall’art. 230 del Testo Unico Ambiente, ma la sua produzione da parte del Comitato è stata sollecitata nella Legge di Conversione del PNRR (legge n.108/21 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che all’art.35 (in modifica del comma 5 dell’art. 230) ne richiedeva la definizione da parte del Comitato gestori, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 31 luglio 2021) in un’ottica di semplificazione e snellimento delle procedure.

ART. 230 (rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonche’ i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e’ adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Che differenza c’è tra il Formulario di trasporto rifiuti (FTR) e il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)?

Il Documento è redatto esclusivamente per il trasporto del rifiuto di cui sopra ,dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo o direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione o l’iscrizione in procedura semplificata (art. 214 e 215 del Testo Unico Ambiente).

Chi redige il Formulario di trasporto di rifiuti?

Il Modello di Formulario di trasporto di rifiuti è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.

Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello , identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.

A cosa serve il Formulario di Trasporto di Rifiuti

Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006.

  • Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
  • Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
  • In caso di successivo trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino il FTR è accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.

A quali rifiuti si applica il Formulario di trasporto di rifiuti previsto da Albo gestori

In base all’art. 230 comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 si applica ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie:

  • pubbliche;
  • asservite ad edifici privati;
  • fosse settiche;
  • manufatti analoghi e sistemi individuali (articolo 100, comma 3);
  • bagni mobili.

Chi produce i rifiuti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognari?

Questi rifiuti, in base al TUA si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva: il loro trasporto, come abbiamo visto è accompagnato dal Documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, realizzato da Comitato gestori.

I produttori dei rifiuti devono essere iscritti

  • all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212,comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti,
  • all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Formulario di trasporto di rifiuti: ultimi aggiornamenti

La Deliberazione 4/2022 ha rimandato l’entrata in vigore del Formulario prevista per il 30 aprile 2022, prolungando il periodo di sperimentazione attualmente vigente fino al 1° luglio 2022.

Formulario di trasporto di rifiuti: da quando è disponibile?

Il nuovo modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, modificato dalla Delibera 4/22, sarà disponibile sul portale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali già a partire dal 1° giugno 2022, in modo da consentire, fino al 30 giugno 2022, un periodo di sperimentazione finalizzato a testarne le funzionalità e la fruibilità per le imprese interessate.

Cosa fare in assenza del Formulario di trasporto di rifiuti?

Per tutto il periodo di sperimentazione le imprese continueranno ad osservare le modalità di tenuta e compilazione del formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Come funziona la numerazione unica del Formulario e la vidimazione del Modello?

La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario contenuto nell’allegato “A” verranno apposte in modalità virtuale mediante l’interconnessione applicativa del portale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali con il servizio esposto dal sistema Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di Commercio.

Sistema Vi.Vi.FIR: cosa deve fare il Gestore

Il Gestore dovrà preventivamente accreditarsi secondo le regole in uso nel sistema Vi.Vi.FIR, per attivare l’interoperabilità applicativa anche sul nuovo modello di formulario contenuto nell’allegato “A” .

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it