In particolare è stato prorogato al 14 febbraio 2013:
-il termine (previsto dall’articolo 3 comma 2 della deliberazione 47/2012) entro cui i gestori degli impianti “nuovi entranti” devono trasmettere al Comitato la domanda per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione.
Si intende per “nuovi entranti”, ai sensi della direttiva 2003/87, l’impianto che esercita una delle attività previste nell’allegato I della direttiva, che ha ottenuto l’autorizzazione ad emettere gas serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell’impianto o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del Piano nazionale di assegnazione. Tale proroga vale anche per i gestori elencati in allegato 2 alla delibera 20/2012 (impianti “esistenti” ai sensi dell’articolo 3 lett. a della Decisione 2011/278/UE, per il periodo 2013-2020 per i quali non è stato possibile identificare l’ “avvio del funzionamento normale” ai sensi dell’articolo 3 lett. n della sopra indicata Decisione, entro il 30 settembre 2011).
-il termine (di cui all’articolo 4 comma 2 della deliberazione 47/2012) entro cui i gestori degli impianti (di cui all’articolo 1 comma 1 della Deliberazione 47/2012) comunicano al Comitato tutte le informazioni utili riguardanti le modifiche della capacità, del livello di attività e del funzionamento del proprio impianto intervenute nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e il 31 dicembre 2012, nonché quelle previste nel 2013.
-il termine (di cui all’articolo 6 comma 2) entro cui i gestori degli impianti (individuati all’articolo 6 comma 1), trasmettono a questo Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attività indicate nell’allegato A della delibera 22/2011 non già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni.
Si tratta dei gestori di impianti non in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e in cui successivamente al 1° giugno 2011 sono esercitate le attività riportate in Allegato A della delibera 22/2011; inoltre si applica ai gestori di impianti in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e in cui successivamente al 1° giugno 2011 sono esercitate le attività riportate in Allegato A della delibera 22/2011 non autorizzate ad emettere gas ad effetto serra.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore