Impianti e autorizzazioni gas serra: in Gazzetta le proroghe per i gestori

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Con Deliberazione 1/2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, il Comitato per la gestione del Protocollo di Kyoto presso il ministero Ambiente, ha disposto proroga ai termini previsti dalla deliberazione 47 del 28 dicembre 2012, per le comunicazioni da effettuare da parte dei gestori degli impianti produttivi, per l’assegnazione delle quote gratuite di CO2.

In particolare è stato prorogato al 14 febbraio 2013:
-il termine (previsto dall’articolo 3 comma 2 della deliberazione 47/2012) entro cui i gestori degli impianti “nuovi entranti” devono trasmettere al Comitato la domanda per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione.
Si intende per “nuovi entranti”, ai sensi della direttiva 2003/87, l’impianto che esercita una delle attività previste nell’allegato I della direttiva, che ha ottenuto l’autorizzazione ad emettere gas serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell’impianto o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del Piano nazionale di assegnazione. Tale proroga vale anche per i gestori elencati in allegato 2 alla delibera 20/2012 (impianti “esistenti” ai sensi dell’articolo 3 lett. a della Decisione 2011/278/UE, per il periodo 2013-2020 per i quali non è stato possibile identificare l’ “avvio del funzionamento normale” ai sensi dell’articolo 3 lett. n della sopra indicata Decisione, entro il 30 settembre 2011).

-il termine (di cui all’articolo 4 comma 2 della deliberazione 47/2012) entro cui i gestori degli impianti (di cui all’articolo 1 comma 1 della Deliberazione 47/2012) comunicano al Comitato tutte le informazioni utili riguardanti le modifiche della capacità, del livello di attività e del funzionamento del proprio impianto intervenute nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e il 31 dicembre 2012, nonché quelle previste nel 2013.

-il termine (di cui all’articolo 6 comma 2) entro cui i gestori degli impianti (individuati all’articolo 6 comma 1), trasmettono a questo Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attività indicate nell’allegato A della delibera 22/2011 non già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni.
Si tratta dei gestori di impianti non in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e in cui successivamente al 1° giugno 2011 sono esercitate le attività riportate in Allegato A della delibera 22/2011; inoltre si applica ai gestori di impianti in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e in cui successivamente al 1° giugno 2011 sono esercitate le attività riportate in Allegato A della delibera 22/2011 non autorizzate ad emettere gas ad effetto serra.

Redazione InSic

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