Impianti eolici autorizzati e valutazione ambientale preventiva: pronuncia dalla CGE

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Dalla Corte di giustizia europea una interessante pronuncia (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C-24/19), emanata il 25 giugno 2020 in cui si conferma che un’ordinanza e una circolare che stabiliscono le condizioni generali per il rilascio di autorizzazioni urbanistiche per l’installazione e la gestione di impianti eolici devono esse stesse essere sottoposte a una valutazione ambientale preventiva.
La Corte si pronuncia sull’interpretazione della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, fornendo precisazioni importanti sulle misure soggette alla valutazione prescritta da tale direttiva e sulle conseguenze derivanti da un’omissione della valutazione.
Vediamo il ragionamento esposto dalla Corte nella causa C-24/19 reperibile sul sito della CGE.

Sentenza CGE: C-24/19 il caso di specie l’installazione e la gestione di cinque turbine eoliche

Alla Corte è stata sottoposta tale domanda di interpretazione nell’ambito di una controversia che oppone alcuni residenti di un’area situata in prossimità dell’autostrada E40, nel territorio dei comuni di Aalter e Nevele (Belgio), prevista per l’installazione di un parco eolico, al Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling OostVlaanderen (funzionario regionale preposto all’Urbanistica del dipartimento di Pianificazione territoriale delle Fiandre, sezione delle Fiandre Orientali, Belgio), in merito al rilascio da parte di questa autorità di un’autorizzazione urbanistica per l’installazione e la gestione di cinque turbine eoliche (in prosieguo: l’«autorizzazione impugnata»). Il rilascio, il 30 novembre 2016, dell’autorizzazione impugnata era stato subordinato, segnatamente, al rispetto di talune condizioni stabilite da disposizioni di un’ordinanza del governo fiammingo e da una circolare relativa all’installazione e alla gestione di impianti eolici.

Sentenza CGE: C-24/19 Il ricorso in annullamento dell’autorizzazione

A sostegno del ricorso di annullamento dell’autorizzazione impugnata proposto dinanzi al Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di autorizzazioni, Belgio) (in prosieguo: il «giudice nazionale»), i ricorrenti hanno invocato, segnatamente, la violazione della direttiva 2001/42, in quanto l’ordinanza e la circolare in base alle quali era stata rilasciata l’autorizzazione non sarebbero state oggetto di una valutazione ambientale. L’autore dell’autorizzazione impugnata ha ritenuto, al contrario, che l’ordinanza e la circolare in questione non dovessero essere sottoposte a una valutazione simile.

Sentenza CGE: C-24/19: il parere della Corte

Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda che la direttiva 2001/42 riguarda i piani e i programmi, e le relative modifiche, elaborati o adottati da un’autorità di uno Stato membro, a condizione che siano stati «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative». Inoltre, essa subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano o programma ad una valutazione ambientale alla condizione che il piano o il programma, previsto in tale disposizione, possa avere effetti significativi sull’ambiente.

Cosa si intende per «piani e programmi previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative?

In primo luogo, per quanto riguarda il concetto di «piani e programmi previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», la Corte dichiara che tale nozione comprende un’ordinanza e una circolare, adottate dal governo di un ente federato di uno Stato membro, entrambe recanti diverse disposizioni per l’installazione e la gestione di impianti eolici.
Emerge, infatti, dalla giurisprudenza costante della Corte che devono essere considerati «previsti», ai sensi e ai fini dell’applicazione di tale direttiva, i piani e programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinano le autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione. Quindi, una misura deve essere considerata «prevista» quando la facoltà di adottare la medesima trova il suo fondamento giuridico in una disposizione di tale natura, anche se non esiste, propriamente parlando, alcun obbligo di elaborare tale misura.

Sentenza CGE: C-24/19: l’Ordinanza del Governo fiammingo, il dubbio sulla fonte legislativa

La Corte esamina, poi, la questione se l’ordinanza e la circolare in esame soddisfino la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2001/42. A tale proposito, essa rileva che l’ordinanza è stata adottata dal governo fiammingo, quale potere esecutivo di un ente federato belga, in forza di un’autorizzazione legislativa. Inoltre, la circolare, volta a circoscrivere il potere discrezionale delle autorità competenti, promana anch’essa dal governo fiammingo e modifica, sviluppandole o derogandovi, le disposizioni di tale ordinanza, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare riguardo alla sua esatta natura giuridica e alla sua portata precisa. La Corte conclude quindi che l’ordinanza e, fatte salve tali verifiche, la circolare rientrano nella nozione di «piani e programmi», poiché vanno considerate come «previste» ai sensi della direttiva 2001/42.

Sentenza CGE: C-24/19: l’Ordinanza del Governo fiammingo e la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale

In secondo luogo, sulla questione se l’ordinanza e la circolare debbano essere sottoposte a valutazione ambientale in forza della direttiva 2001/42, per il fatto che possano avere effetti significativi sull’ambiente, la Corte dichiara che tali atti, entrambi contenenti diverse disposizioni riguardanti l’installazione e la gestione di impianti eolici, tra cui misure relative alla proiezione d’ombra, alla sicurezza e alle norme sul rumore, rientrano tra quelli soggetti a tale valutazione.
A tal proposito, la Corte considera che i precetti sanciti dall’ordinanza e dalla circolare in esame relativamente all’installazione e alla gestione di impianti eolici presentano un’importanza e un’estensione sufficientemente significative per la determinazione delle condizioni alle quali assoggettare il rilascio di un’autorizzazione per l’installazione e la gestione di parchi eolici, il cui impatto ambientale è innegabile. Essa precisa che siffatta interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla natura giuridica particolare della circolare.

Sentenza CGE: C-24/19: l’Ordinanza del Governo fiammingo e la contradditorietà con la direttiva 2001/42,

In terzo luogo, per quanto attiene alla possibilità di mantenere gli effetti dei citati atti e dell’autorizzazione, adottati in violazione della direttiva 2001/42, la Corte rammenta che gli Stati membri sono tenuti ad eliminare le conseguenze illegittime di una siffatta violazione del diritto dell’Unione. Essa sottolinea che, tenuto conto della necessità di un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, essa sola può, eccezionalmente e per considerazioni imperative di interesse generale, concedere una sospensione provvisoria dell’effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell’Unione violata, purché una normativa nazionale consenta al giudice nazionale di mantenere taluni effetti di atti simili nell’ambito della controversia di cui è investito. Di conseguenza, la Corte statuisce che, in una situazione come quella del caso di specie, il giudice nazionale può mantenere gli effetti dell’ordinanza e della circolare, come anche dell’autorizzazione rilasciata in base ad esse, solo qualora il diritto interno glielo consenta nell’ambito della controversia di cui era investito, qualora l’annullamento di detta autorizzazione possa avere significative ripercussioni sull’approvvigionamento di energia elettrica, nella fattispecie in Belgio, e unicamente per il lasso di tempo strettamente necessario per rimediare a tale illegittimità, il che spetta al giudice del rinvio, se del caso, valutare.


Redazione InSic

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