Impianti eolici near-shore: no all’autorizzazione della Regione

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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3252 dell’1 luglio 2015, ha rigettato il ricorso di un Comune in cui chiedeva di annullare un provvedimento di autorizzazione per la realizzazione di una centrale eolica, perché riteneva che la Direzione Generale Porti non fosse competente al rilascio dell’autorizzazione.
Ciò in virtù dell’individuazione dell’impianto eolico come “near-shore”, che secondo il Comune sarebbe soggetto all’autorizzazione della Regione, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Il fatto
Un Comune aveva deciso di ricorrere al Tar, per richiedere l’annullamento di un provvedimento con il quale, il Dirigente della Direzione Generale Porti aveva autorizzato una società a realizzare una centrale eolica da situare all’esterno del porto della città, ritenendo che l’amministrazione non fosse competente a rilasciare l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto eolico.

In primo grado, il Tar ha respinto la richiesta del comune che per queste ragioni ha deciso di proseguire con il ricorso al Consiglio di Stato sostenendo che non esistono solo due tipologie di impianti eolici:
-gli on-shore: da realizzare sulla terra ferma;
-gli off-shore: da collocare in mare.

Ma anche:
i near-shore: che consistono in centrali da posizionare nell’entroterra, ad una distanza inferiore a 3 km dalla costa e in centrali da posizionare sul mare, ad una distanza che si attesta nel range di 7 – 10 km dalla costa.
Pertanto, per i near-shore e gli on-shore, la competenza al rilascio dell’autorizzazione sarebbe della Regione, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha deciso di rigettare il ricorso del comune in base al quale si sosteneva che per gli impianti eolici del tipo “near-shore”, il potere di autorizzazione spettasse alla Regione e non all’amministrazione statale.

Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 12 appena citato disponeva che, all’epoca in cui fu adottato il provvedimento, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Invece, per gli impianti offshore, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

Da questa norma, il Consiglio di Stato ha ricavato che il legislatore ha previsto solo due tipi di impianti:
-gli on-shore: da realizzarsi sulla terraferma, su autorizzazione della Regione o delle provincie delegate;
e
-gli off-shore:da posizionarsi a mare, senza limiti sulla distanza dalla costa e dietro autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pur ipotizzando una terza tipologia di aerogeneratori, i “near-shore”, posizionati in mare a breve distanza dalla costa, l’autorità competente individuata dal legislatore per il rilascio dell’autorizzazione unica, riguarda comunque le due categorie di impianti: gli “on-shore” e gli “off-shore”.
Gli “on-shore” sono soggetti ad autorizzazione regionale, invece gli “off-shore” sono soggetti ad autorizzazione ministeriale.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, la circostanza del Comune che fa riferimento ad impianti “near-shore” non ha alcun valore. Per questo motivo il ricorso è stato rigettato.

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Redazione InSic

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