L’art. 93, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (il Codice delle Comunicazioni elettroniche) prevede infatti espressamente che il proponente della istanza di autorizzazione per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici versi un contributo per le spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli.
Le tariffe allegate al Decreto (aggiornabili ogni due anni) vengono adottate in attuazione dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 259/2016 riguardano il contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale, ai sensi dell’art. 87, e il contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere positivo o negativo, ai sensi dell’art. 87-bis medesimo decreto, da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli.
Il versamento segue le regole contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, art. 4, comma 13: l’organismo che effettua i controlli deve inviare la comunicazione sull’esito della richiesta di parere contestualmente al SUAP ed al soggetto richiedente e dell’eventuale esecuzione di misure del fondo.
Riferimenti normativi:
DECRETO 14 ottobre 2016 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli per l’installazione di apparati radioelettrici.
(GU n.258 del 4-11-2016)
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