L’Iscrizione all’Albo Gestori ambientali è regolata con DM 120/2014 (Regolamento Comitato Gestori) che detta requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e delle modalità di iscrizione ed i relativi diritti annuali.
Le regole sono state aggiornate nel tempo con
- deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013, di approvazione del Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
- Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022 con nuove prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo in vigore dal 15 marzo 2022;
- Deliberazione n.1/2023: introduzione dell’attestato QR Code valido a partire dal 15 giugno 2023.
Nell'articolo
Delibera n. 1 del 13 febbraio 2023
Dal 15 giugno 2023 Attestato Iscrizione all’Albo con Attestato QR-code
A partire dal 15 giugno 2023 in alternativa all’esibizione del provvedimento d’iscrizione, con le modalità indicate nel primo periodo degli allegati da “A” ad “N” della deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022, le imprese e gli enti possono a scelta dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo nazionale gestori ambientali esibendo l’apposito attestato – QR code.
Il Codice in formato digitale o cartaceo è leggibile tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo come disciplinato dall’allegato “A” alla Deliberazione n.1/2023.
Delibera 3/2022
Prescrizioni iscrizione all’albo per categoria – entrata in vigore 15 marzo 2022
Con Delibera 3/2022 il Comitato Gestori ha indicato le nuove prescrizioni relative alla iscrizione nelle diverse categorie dell’Albo in vigore a partire dal 15 marzo 2022.
CATEGORIA | Allegato con nuove prescrizioni |
1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani; | A |
4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e 1 senza la gestione dei codici dell’EER | B |
5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e 1 compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi | C |
6 – Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 | D |
8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi | E |
9 – Bonifica di siti | F |
10 – Bonifica di beni contenenti amianto | G |
categoria 2-bis Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno | H |
categoria 3-bis – Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature | I |
categoria 4-bis – attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi | L |
categoria 2-ter associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana | M |
categoria da 1 A 5 | N |
Validità delle Iscrizioni all’Albo Gestori ambientali
Ricordiamo che con Circolare n. 16 del 30 dicembre 2021 le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nello stesso periodo.
Iscrizione all’Albo Gestori ambientali – FAQ
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo vengono così individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):
-imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
-imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
-imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
-imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Su Albo Gestori ambientali maggiori info sui Soggetti obbligati.
I requisiti per le imprese sono:
-Requisiti soggettivi comuni a tutte le Categorie di iscrizione
-Requisiti dell’impresa e dell’ente
-Requisiti di idoneità finanziaria
-Requisiti di idoneità tecnica (mezzi, attrezzature, dipendenti)
-Attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto.
Per maggiori info consulta la Pagina Requisiti sul sito Albo Gestori
L’art. 8 del DM n. 120/2014 (regolamento dell’Albo Gestori ambientali) precisa che l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
Categoria 2-bis – Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Categoria 2-ter associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2018.
Categoria 3-bis – Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
Categoria 4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
Categoria 4-bis – attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi
Categoria 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
Categoria 6 – Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Categoria 7 – Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Categoria 9 – Bonifica di siti;
Categoria 10 – Bonifica di beni contenenti amianto.
Esistono tre diverse tipologie di iscrizione in base alla
-Procedura di iscrizione ordinaria: prevede la presentazione della domanda d’iscrizione alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all’estero la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla Sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
-Procedura di iscrizione semplificata: è regolamentata dall’articolo 16 del D.M. 120/2014 e riguarda: –distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento trasporto dei RAEE domestici e professionali;
–trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;
–installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali.
-Altre procedure di iscrizione semplificate: riguardano la sottocategoria 4 bis e la sottocategoria 2 ter. Le comunicazioni relative all’iscrizione in tali sottocategorie sono trasmesse alle Sezioni con modalità telematica mediante accesso autenticato sul portale dell’Albo www.albonazionalegestoriambientali.it.
Per maggiori informazioni consultare la pagina sulle procedure di iscrizione dell’Albo gestori
Albo Gestori ambientali: requisiti, iscrizione e procedure
Il DM 120 del 2014 definisce le modalità di organizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, i requisiti di imprese e responsabili tecnici, nonché i termini e le modalità di iscrizione.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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