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Legge europea bis: modifiche in vista per normativa VIA e VAS

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All’interno del Disegno di Legge europea bis (C. 1864-A) sono presenti diverse contestazioni alla normativa nazionale in materia di ambiente: abbiamo già approfondito i rilievi in materia di partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. (Caso EU Pilot 1484/10/ENVI) passando in rassegna le disposizioni dell’ Art 12 del DDL Europea bis;

La procedura di infrazione in materia di VIA e VAS

L’articolo 15,invece dovrebbe risolvere le censure della Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086 (attualmente allo stadio di messa in mora complementare), avviata per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientare (VIA) (screening) con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/UE e 2009/31/CE e codificata dalla direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA).
Secondo la Commissione europea non c’è stata corretta trasposizione degli articoli 1, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 7 e di alcune categorie di progetti di cui agli allegati I e II alla direttiva VIA.
In particolare, il paragrafo 2 dell’articolo 4 della direttiva VIA prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell’allegato II alla direttiva) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando a tal fine soglie o criteri, attraverso i quali gli Stati membri hanno la facoltà di definire quali progetti, rientranti nelle fattispecie dell’allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA.
L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva VIA stabilisce invece che, nel fissare le soglie, gli Stati hanno « l’obbligo di prendere in considerazione i criteri dettati dall’allegato III della direttiva ». Ma la normativa italiana prenda in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare, la « dimensione del progetto » e le « zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri »), ignorando gli altri che, invece, secondo la Commissione, « non possono considerarsi assorbiti automaticamente nella semplice fissazione di una soglia dimensionale».
Inoltre, nella procedura di infrazione la Commissione contesta la definizione di « progetto » (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva VIA),le modalità per la consultazione del pubblico (articolo 6, paragrafo 2, e articolo 7 della direttiva VIA), la definizione delle categorie di progetti riportate all’allegato I (7c, 23) e all’allegato II (10e). Inoltre, la Commissione europea osserva che le disposizioni del Codice Ambiente, non garantiscono una completa o corretta trasposizione dei contenuti della direttiva VIA nell’ordinamento nazionale, limitandone l’efficacia e il campo di applicazione.

Le modifiche del DDL Europea bis al Codice Ambiente

Ecco cosa prevede l’articolo 15 al comma 1
– con la lettera a) si modifica la definizione di «progetto» contenuta nell’articolo 5, comma 1, lettere g) e h), del Codice Ambiente, trasponendovi integralmente i contenuti dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA; tale definizione integra le definizioni già contenute nelle citate lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 5 del del Codice Ambiente, che vengono mantenute;
– con la lettera b) viene abrogata la lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 del Codice Ambiente, in quanto inutile duplicazione della definizione di progetto di cui alla precedente lettera a);
– con la lettera c) si modifica l’articolo 6 del Codice Ambiente attraverso l’eliminazione dei criteri riguardanti le aree protette;
– con la lettera d) si modifica l’articolo 6 del Codice Ambiente prevedendo l’emanazione, per i progetti individuati nell’allegato IV, di un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto nell’allegato V, detti per ogni tipologia di progetto i criteri e le soglie per l’assoggettamento alla procedura di VIA;
– con la lettera e) è esclusa l’applicazione delle soglie di cui all’allegato IV del Codice Ambiente a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui alla lettera d);
– dalla lettera f) alla lettera l) si introducono modifiche agli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del Codice Ambiente relativamente all’accesso alle informazioni e alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di valutazione ambientale (VIA e VAS);
– dalla lettera m) alla lettera p) si introducono modifiche alla definizione alle categorie di progetto di cui all’allegato II (punto 10, terzo trattino, e punto 17) e all’allegato IV [punto 7, lettera h)] alla parte seconda del Codice Ambiente.

Al comma 2 dell’articolo 15 si stabilisce che dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea bis il decreto ministeriale previsto dal comma 1, lettera d), ovverosia il decreto del Ministro dell’ambiente che detterà per ogni tipologia di progetto i criteri e le soglie per l’assoggettamento alla procedura di VIA per i progetti individuati nell’allegato IV.
Al comma 3 è disposta l’abrogazione del comma 8 dell’articolo 6 del Codice Ambiente, al momento dell’entrata in vigore del sopra citato decreto che infatti introduce un apposito strumento volto a definire ex novo i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell’allegato IV, sulla base di tutti i criteri dell’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 non più limitatamente al solo criterio finalizzato alla tutela delle aree naturali protette.
Al comma 4 è stabilito che le modifiche riguardanti le aree naturali protette, si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1, lettera d), per le medesime motivazioni sopra enunciate.
Al comma 5 è conseguentemente prevista l’abrogazione dell’articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che si è resa necessaria per varie ragioni, fra le quali il tentativo di definire un procedimento più snello per arrivare a stabilire i criteri e le soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni, individuando in un decreto del Ministro dell’ambiente, lo strumento più celere e appropriato a tal fine.
L’individuazione diretta da parte dell’amministrazione centrale dei predetti criteri e soglie non solo garantirà un’applicazione uniforme delle disposizioni della direttiva nel territorio nazionale, ma consentirà anche di superare più celermente la procedura d’infrazione rispetto alla formulazione del citato articolo 23, che prevedeva un doppio passaggio: la definizione delle linee guida da parte dello Stato e, successivamente l’adozione dei singoli provvedimenti regionali.

Legge europea bis: tutti i rilievi

Nel Disegno di Legge europea bis (C. 1864-A) “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis” sono contenute disposizioni che riguardano l’adempimento di alcune direttive europee in materia di ambiente, al Capo IV “Disposizioni in materia di ambiente” (artt 12 e segg).
Ecco l’elenco dei provvedimenti cui si intende dare risoluzione:
– Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. (Caso EU Pilot 1484/10/ENVI) – Art 12 DDL Europea bis
– Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Caso EU Pilot 1611/10/ENVI) – Art. 13 DDL Europea bis.
– Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea. (Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI) – Art. 14 DDL Europea bis.
– Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (Art. 15 DDL Europea bis)
Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/ CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 (Art. 16 DDL Europea bis)
– Ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale (Art. 17 DDL Europea bis).

Redazione InSic

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