La vicenda
La censura riguarda una sentenza del tribunale di Mantova, con cui il giudice aveva condannato i titolari di un’azienda ad una ammenda per non aver osservato le prescrizioni dell’A.I.A. n. 012092 del 18/10/2007 della Regione Lombardia: avevano effettuato, in periodi di divieto, lo scarico di pollina fresca non ancora stata in concimaia per i previsti 90 gg. su alcuni campi non di loro proprietà.
Secondo i ricorrenti la motivazione del giudice era contraddittoria ed incompleta, in quanto, fra l’altro il giudice avrebbe avallato quanto sostenuto dalla difesa che aveva riferito che fu fatto obbligo all’azienda di disporre di stoccaggi per un’autonomia minima (90 gg.), non esistendo però un divieto di spargere la pollina non stoccata per 90 gg.
Quanto invece alla contestazione di aver violato il divieto di spargimento della pollina nel mese di agosto, il giudice non avrebbe minimamente esaminato la testimonianza difensiva e la documentazione prodotta dalla quale risultava che i due avevano presentato il 4/03/2009, per conto dell’azienda, la modifica non sostanziale dell’A.I.A. in seguito alla presentazione del piano di spandimento dei reflui zootecnici.
Secondo la Cassazione
La Corte, in merito alla vicenda, ha affermato che il caso di specie non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-quattuordecies, commi 3 e 4, in quanto riguarda l’inosservanza della prescrizione autorizzativa contenuta nell’A.I.A. per aver effettuato, durante i periodi di divieto, lo scarico di pollina fresca che non era ancora stata in concimaia per i previsti 90 gg.
Inoltre, secondo i Giudici, la fattispecie rientra nella nuova previsione del Codice Ambiente, art. 29-quattuordecies, comma 2 con conseguente intervenuta depenalizzazione e necessità di disporre l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in quanto il fatto (costituito dalla mera inosservanza delle prescrizioni AIA o di quelle imposte dall’autorità competente, ma non rientrante in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 29-quattuordecies, commi 3 e 4) non è più previsto dalla legge come reato.
Mancata osservanza dell’AIA e sanzioni del Codice Ambiente
La Corte ricostruisce infatti le previsioni del Codice Ambiente, alla luce delle modifiche del D.Lgs. n. 46/2014.
L’art. 29-quattuordecies, prevede:
– al comma 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 Euro a 15.000 Euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente.
– Al comma 3 l’applicazione della sola pena dell’ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente nel caso in cui l’inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’art. 29- decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
– il comma 4 prevede un trattamento sanzionatorio più elevato (ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro ed arresto fino a due anni) nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente nel caso in cui l’inosservanza sia relativa:
– alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
– allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza;
– a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa;
– all’utilizzo di combustibili non autorizzati.
Riferimenti normativi:
Cass. pen. sez. III, sentenza n. 40532, del 1° ottobre 2014
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