Nuova VIA: il ministro Galletti commenta le novità del D.Lgs. n.104/2017

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A seguito della pubblicazione in Gazzetta della nuova disciplina disciplina sulla Valutazione di Impatto ambientale (VIA) introdotta con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.156 del 6-7-2017) in vigore dal 21 luglio, il Ministro Galletti ha espresso un proprio commento sulla normativa di recepimento della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le procedure di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati .

Il ministro parla di una occasione per ridefinire il nostro sistema di valutazione, che ha spesso mostrato limiti e finito per bloccare opere utili al Paese e compatibili con l’ambiente”; sarebbero infatti pendenti procedimenti statali per circa 21 miliardi di euro: “La nuova VIA porta procedure più semplici, tempi certi, regole uniformi su tutto il territorio, innalzando allo stesso tempo il grado di tutela ambientale”. Galletti riporta di procedimenti chiusi in tre anni e verifiche di assogettabilità terminate dopo 11 mesi. Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale vengono previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di responsabilità.

Fra gli elementi cardine della VIA sottolineati dal Ministro anche il provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ‘ambientali’ e che sarà possibile richiedere in alternativa ai procedimenti ordinari.
Inoltre si sottolinea come per lo “screening” potrà essere presentato esclusivamente lo studio preliminare ambientale, “mentre per la procedura di VIA vera e propria, sempre in linea con quanto richiesto dalla direttiva europea, si potranno presentare elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio, almeno equivalente al progetto di fattibilità o, comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali”.
Possibile anche richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto (il ‘pre-screening’) per individuare la corretta procedura da avviare, ciò in partiolare in caso di interventi di modifica di progetti già realizzati e adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti eolici.

Quanto al fattore competenze fra Stato e Regioni, vengono attratte a livello statale le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare. “Una norma transitoria ad hoc consente, infine, l’applicazione alle procedure in corso del nuovo sistema introdotto dalla riforma”.
Prevista anche la riorganizzazione della Commissione VIA presso il Ministero dell’Ambiente, nella direzione di un miglioramento delle performances e per l’integrale copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sulle tariffe versate dai proponenti, e l’istituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione.

Infine, si sottolinea come, nel D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 si mira alla completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, con l’eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa; viene anche ampliata la partecipazione del pubblico attraverso il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica che può essere chiesta da comuni e associazioni.

Redazione InSic

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