Quesito: MUD, dichiarazione telematica o cartacea?

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Un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, ha riguardato l’invio telematico del MUD.

Il quesito

Il DPCM 20/12/2012 stabilisce che la dichiarazione MUD, che comprende le Comunicazioni relative ai Rifiuti, ai Veicoli fuori uso e ai Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, deve essere trasmessa alla Camera di commercio in via telematica.
Il sito www.mudtelematico.it serve per trasmettere telematicamente alle Camere di commercio il file contenente la dichiarazione MUD. Il dichiarante dovrà spedire un file, denominato mud2012.000 generato dal software Unioncamere per la compilazione del MUD o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dalla legge.
Per spedire via telematica è necessario:
• essere registrati al sito www.mudtelematico.it; disporre di una firma digitale, che può essere quella dell’associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
• pagare diritti di segreteria che ammontano a 10,00 per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con Telemaco Pay (https://telemaco.infocamere.it).
L’A.D., dice che l’Autorità competente contattata non ha aderito ancora al SISTRI e per la riservatezza dei dati sensibili e costi, non adotta procedure per via telematica; in seconda battuta nella sezione “maggiori informazioni” del sito www.mudtelematico.it citato sono descritte le procedure alternative per la trasmissione della dichiarazione MUD, e sono previsti solo 7 rifiuti.
In pratica, quale procedura adottare e in cosa si incorre, se si presenta solo denuncia su modello cartaceo? Inoltre, nelle procedure alternative per la trasmissione della dichiarazione MUD sono previsti solo 7 rifiuti e noi ne abbiamo prodotto 19, cosa fare? 3 modelli? oppure 1 con 3 allegati da 7 rifiuti ognuno?

Secondo l’Esperto

La normativa prevede che i produttori che producono fino a 7 rifiuti possono presentare il MUD su supporto cartaceo con la dichiarazione semplificata. Nella fattispecie sottoposta, pertanto, non è possibile ricorrere alla presentazione della Comunicazione Rifiuti Speciali semplificata e cartacea.
In fatto di sanzioni, si ricorda che il ritardo nella presentazione del MUD o la mancata presentazione da luogo all’applicazione di sanzioni:
• la presentazione del MUD entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria va da 26,00 euro a 160,00 euro;
•la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall’art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

Per proporre il vostro quesito scrivere a amsl@epcperiodici.it.Il servizio è disponibile per utenti abbonati alla Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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Redazione InSic

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