Quesito Seveso III: Serbatoi separato da oleodotto e normativa applicabile

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Il Comitato di Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015 ha approvato due nuovi quesiti (n.17 e n.18 del 2019) in materia di Seveso III, che seguono a quelli pubblicati nel 2018 su tematiche affini alla disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Si tratta di risposte ai quesiti pervenuti ed elaborati a seguito della riunione del Coordinamento nazionale del 13 marzo 2019.

Vediamo il quesito n.18/2019, ultimo pervenuto, che riguarda un serbatoio, installato presso una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra depositi di oli minerali e pontili, separato fisicamente dallo stabilimento per cui esercisce: può essere considerato soggetto al D.Lgs. 105/2015?

Secondo il Ministero dell’Ambiente
Un serbatoio, installato in una area delimitata, consistente in una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra deposito di oli minerali e pontili, è utilizzato quale strumento funzionale per la movimentazione di prodotti petroliferi, ovvero per l’attività di stazione di pompaggio.
In base al dettato normativo, con particolare riferimento alle condizioni indicate all’art. 2 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 105/2015, essendo escluse le stazioni di pompaggio esterne ai confini di stabilimento, in caso di esclusivo ausilio, di queste, all’attività di rilancio in linea del prodotto, sarebbe possibile escludere il serbatoio, in quanto parte integrante delle stazioni stesse e quindi funzionale solo ed esclusivamente al sistema di trasporto in questione.
Tutto ciò a meno di una eventuale utilizzazione di tale serbatoio con finalità che non possono essere direttamente ed esclusivamente collegate al trasporto delle sostanze pericolose, ma piuttosto a necessità operative diverse da quella propria di trasporto.
In tal caso, infatti, trovando applicazione l’art. 3 comma 1 lettere a) e h), esso non può venire escluso dagli obblighi connessi al D. Lgs. 105/2015, configurandosi come un vero e proprio impianto, collegato a livello operativo e gestionale allo stabilimento per cui esercisce o, eventualmente, come stabilimento a sé stante, ovviamente in caso di presenza di quantitativi compatibili con le soglie di riferimento del D. Lgs. 105/2015

Redazione InSic

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