Regolamento AUA, in una circolare i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente

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Il Ministero dell’Ambiente ha emanato il 7/11/2013 la circolare 49801/2013 (in allegato), nella quale si danno chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Il D.P.R. 59/2013 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GU n.124 del 29-5-2013 e) vigente dal 29 maggio, disciplina l’Autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

I chiarimenti ministeriali riguardano innanzitutto l’ambito di applicazione del DPR 59/2013 ed il Ministero dell’Ambiente chiarisce che un impianto produttivo non soggetto alI’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.

Natura obbligatoria o facoltativa dell’AUA

Sulla natura obbligatoria o facoltativa dell’AUA, al posto della richiesta dei singoli titoli abilitativi, il Ministero dell’Ambiente indica che (in base all’articolo 23, comma 1, lett. a) del d.l. n. 5/2012) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale: ciò rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione, consistente nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell’attività dì impresa.
Possibili due eccezioni, consistenti nella opportunità per il gestore:
– di non avvalersi dell’AUA ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3, regolamento);
-dì aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma 1, regolamento).
Pertanto, l’interpretazione corretta fornita dal Ministero dell’Ambiente sull’articolo 10, comma 2 del D.P.R. 59/2013, prevede che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3, comma 1, del regolamento salvo che ricorra una delle due citate deroghe.

Ipotesi di scadenza dell’AUA

Seguendo il ragionamento del Ministero, in caso di scadenza di una comunicazione per un’attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 7, comma 1, del regolamento.
Un altro chiarimento ministeriale riguarda poi l’ipotesi in cui venga a scadere una autorizzazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio: in base all’articolo 7 comma 1 del D.P.R. il gestore può presentare autonoma istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP, non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA
Nella ipotesi di attività soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, secondo il Ministero dell’Ambiente, l’articolo 3, comma 3, prevede che il gestore possa decidere di non avvalersi dell’AUA, ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni.
Inoltre, dalla lettura dei commi 1 e 3 dell’articolo 3 si desume che il gestore possa decidere di non avvalersi dell’AUA anche ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni nonché alle autorizzazioni generali alle emissioni.

termine di presentazione dell’AUA

Infine, l’ultimo quesito riguarda il termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di AUA: il Ministero si riferisce allora all’articolo 10 comma 2 che lascerebbe aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza, mentre le autorizzazioni di settore prevedono tale continuazione in caso dì presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini
Secondo il Ministero dell’Ambiente occorre rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA.

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Redazione InSic

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