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Relazione di riferimento AIA: il contenuto e le indicazioni da inserire

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Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto “emissioni industriali” (D.Lgs. n. 46/2014) riguarda sicuramente l’introduzione, all’interno della disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale, della “relazione di riferimento”, un documento contenente le “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività”. Lo scopo è quello di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

Con il decreto n. 104/2019 il Ministero dell’Ambiente, dopo un lungo periodo di incertezza, ha indicato le modalità per la redazione della relazione di riferimento per le attività soggette ad AIA

Relazione di riferimento AIA – contenuti minimi sulla qualità del suolo

La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle specifiche sostanze individuate come pericolose pertinenti, all’esito della procedura di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.
Le informazioni minime che devono necessariamente essere presenti nel documento riguardano:
– l’uso e la destinazione d’uso attuali del sito;
– le destinazioni future del sito, se diverse da quelle attuali;
– la descrizione delle attività pregresse svolte all’interno del sito;
– le informazioni generali riguardanti il contesto del sito, sia dal punto di vista geologico che idrogeologico;
– l’individuazione delle arre nelle quali vi è maggior pericolo di infiltrazioni nel suolo/acque sotterranee delle sostanze pericolose;
– le misurazioni (che non devono avere più di 24 mesi) effettuate sulle matrici ambientali di riferimento, sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del sito, in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, insieme all’illustrazione delle modalità utilizzate per la loro effettuazione;
– eventuali altre informazioni sullo stato del suolo e delle acque sotterranee, e/o iniziative già intraprese o programmate, in relazione ai risultati delle misurazioni disponibili (indagini integrative, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente o operativa) e/o misurazioni disponibili (specificando il set analitico delle indagini, le matrici indagate, la strategia di campionamento, l’ubicazione dei punti di indagine, …).

Relazione di riferimento AIA – contenuti minimi sulla qualità del suolo

Il decreto prevede alcuni criteri per la caratterizzazione del suolo.
La strategia di campionamento è scelta sulla base delle caratteristiche del sito e delle attività condotte, tenendo conto delle informazioni già disponibili sullo stato del suolo e delle acque sotterranee.
Le strategie di campionamento ammesse sono quella “ad “ubicazione sistematica” (basata su campioni compositi o su campioni puntuali), quella “ragionata” (la scelta dei punti di campionamento è basata sull’esame dei dati a disposizione dell’uso pregresso, attuale e futuro del sito, nonché sulle caratteristiche del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate in termini di presenza ed estensione, attuale e futura, di sostanze pertinenti significative nel sottosuolo) e quella mista (maglia regolare di campioni compositi o puntuali. Si tratta di una strategia particolarmente adatta in casi complessi in cui le informazioni già disponibili sono disomogenee in diverse zone del sito o in cui è necessario tenere conto delle difficoltà di effettuare campionamenti in aree occupate da impianti in esercizio).
La caratterizzazione del suolo deve essere fatta anche in relazione alla storia del sito (i criteri sono naturalmente diversificati a seconda che si stia parlando di nuove installazioni in aree rispetto alle quali si hanno – o meno – informazioni circa la presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose pertinenti, di installazioni esistenti).

Relazione di riferimento AIA – I criteri per la caratterizzazione delle acque sotterranee

La relazione di riferimento riguarda anche le acque sotterranee; nel decreto si precisa che, salve diverse indicazioni dell’autorità competente dettate da possibili specificità idrogeologiche, l’indagine dovrà interessare l’acquifero superficiale ed essere estesa anche alla falda profonda soltanto in caso di sospetta contaminazione della stessa, o di interazione fra falda superficiale e falda profonda o, infine, di emungimento delle acque della falda profonda per l’utilizzo nell’impianto.

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Impatto ambientale. Come funziona la nuova redazione della relazione di riferimento?
Andrea Quaranta
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