Relazione di riferimento AIA: un decreto su contenuti e modalità di allegazione

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Sul portale online “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” del Ministero dell’Ambiente è stato pubblicato il Decreto n. 104 del 15/04/2019 sulle modalità di redazione della “Relazione di riferimento” AIA che riporta anche le metodiche di indagine relativamente alle sostanze pericolose da ricercare per quelle attività elencate nella Parte Seconda del Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006 (in allegato VIII “Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”. Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore, (afferenti alla categoria 1.4-bis, dell’allegato VIII, alla Parte Seconda del Codice).
Il DM 104/2019 si compone di cinque articoli e tre allegati e aspetta l’apposizione del sigillo di Stato.

Come redigere la Relazione di riferimento AIA

La relazione va redatta (art.4) tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE e deve avere le informazioni di cui all’Allegato 2 del DM 104/2019: si richiede in questo allegato che la relazione riporti, fra l’altro uso e destinazioni del sito e quelle future, descrizione delle attività pregresse, identificazione e delimitazione cartografica delle zone, misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento, illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti, la descrizione dello stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee, eventuali iniziative già intraprese o da intraprendere per le sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle misurazioni disponibili (si veda in dettaglio, il punto 1 dell’Allegato).
Per la verifica della presenza di sostanze pericolose pertinenti si devono seguire le Linee guida contenute nell’Allegato III del DM 104/2019 le quali forniscono i criteri generali per la caratterizzazione del suolo anche in riferimento alla storia del sito e per la caratterizzazione delle acque sotterranee, al terzo punto, si fa riferimento ad una strategia di campionamento tenendo conto della dimensione e delle condizioni idrogeologiche del sito.

Quando allegare la Relazione di riferimento AIA

La Relazione di riferimento AIA va allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale ed è relativa (art.3):
a) agli impianti elencati nell’Allegato XII, alla parte seconda, D.Lgs. n.152/2006, ai punti 1, 3, 4 e 5;
b) agli impianti di cui al punto 2 dell’Allegato XII, alla parte seconda, del D.Lgs. n.152/2006, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 4.


Verifica di allegazione della Relazione di riferimento AIA

Fuori dai casi di cui sopra, in cui la presentazione della Relazione è obbligatoria, occorre verificare, nei casi diversi, la sua obbligatorietà attraverso la procedura prevista nell’Allegato al DM 104/2019. Qualora emerga la sua necessità, la Relazione costituirà parte integrante della Domanda di autorizzazione (art.4 comma 2); in caso contrario, se non sussiste dunque alcun obbligo di allegarla, il gestore dovrà presentare all’Autorità competente un’altra relazione che attesti l’esito della procedura di verifica (condotta con le modalità dell’Allegato II al DM 104/2019). Sempre all’Autorità vanno presentate le modifiche sostanziali o gli esiti diversi della verifica, come parti di una nuova Domanda da presentare (ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del Codice).

Riferimenti normativi:

DECRETO n.104 del 15 aprile 2019
Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06

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Redazione InSic

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