Responsabili tecnici gestione rifiuti: al via gli esami straordinari entro il 15 aprile 2024

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Arriva un nuovo chiarimento dal Comitato Gestori ambientali in merito alle sessioni straordinarie d’esame per i Responsabili Tecnici dei Rifiuti: introdotte dalla Deliberazione 3 del 26 luglio 2023 entro il 16 ottobre 2023, segnavano il termine ultimo per il mantenimento dei requisiti. Tale termine è stato prorogato al 15 aprile 2024 dalla Delibera n. 6 del 16 ottobre 2023.

Le recentissime Deliberazioni n.3/2023 e 5/2023 e la Circolare 3/2023 hanno regolata la procedura da seguire nei casi di Inidoneità del Responsabile tecnico rifiuti ed il periodo transitorio (prorogato a 180 giorni) durante il quale la funzione del RT può essere svolto dal Responsabile dell’Impresa in attesa dell’individuazione di un nuovo responsabile tecnico.

Vediamo di seguito la tempistica delle sessioni straordinarie e la normativa di riferimento per il loro svolgimento.

Sessioni straordinarie per Responsabili tecnici dei rifiuti: entro quale data?

La Deliberazione n.3 del 26 luglio 2023 aveva originariamente fissato al 16 ottobre 2023 il termine ultimo per lo svolgimento delle prove di idoneità: il termine viene allungato al 15 aprile 2024 dalla Delibera n. 6 del 16 ottobre 2023.

Tale proroga è dovuta al permettere lo svolgimento delle sessioni in quei 180 giorni previsti dalla Deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023 che definisce le procedure operative nei casi di decadenza
di idoneità del responsabile tecnico (vedi il nostro approfondimento).

Si aggiunge che le fattispecie relative alle sessioni straordinarie e all’eventuale adozione del numero chiuso dovranno essere evidenziate nel calendario delle sessioni d’esame RT pubblicato sul sito dell’Albo Gestori ambientali.

Verifiche di idoneità per responsabili tecnici di gestione rifiuti: quale normativa si applica?

Sono sostanzialmente due gli atti con cui il Comitato gestori regola le verifiche di idoneità del Responsabile tecnico dei Rifiuti: il Regolamento dell’Albo e la Deliberazione 3/2019 che detta la disciplina generale delle verifiche (le sessioni straordinarie rappresentano una deroga). La recente Circolare 5/2023 ha invece chiarito sulle decadenze o inidoneità dei Responsabili che non abbiano superato le prove, indicando come far proseguire l’attività delle aziende in cui esse operano nei successivi 180 giorni.

Il decreto 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento dell’Albo Gestori)

  • l’articolo 12, comma 5, si affida al Comitato nazionale Gestori il compito di regolamentare l’esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, sulla base di idonei titoli di studio, dell’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e della formazione (art.13).
  • l’articolo 13 prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza  quinquennale, con verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche.

Leggi il nostro approfondimento: Albo Nazionale Gestori Ambientali: le disposizioni del DM 120 del 2014

La deliberazione n. 3 del 25 giugno 2019

  • fissa i requisiti del responsabile tecnico, materie e contenuti delle verifiche
  • stabilisce che i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017 possono continuare a  svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni, e che  possono sostenere la  verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021.

La Deliberazione n.5/2023

La deliberazione n. 5 del 11 ottobre 2023 definisce le procedure operative nei casi di decadenza
di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023 a causa del mancato superamento della verifica di idoneità

Per consentire all’impresa di adeguarsi nel caso di cessazione del responsabile tecnico per le motivazioni sopra evidenziate, un termine di 180 giorni durante il quale il legale rappresentante assume provvisoriamente il compito di responsabile tecnico. Nel frattempo l’azienda può ovviare alla mancanza di un RT assumendone un altro o gli RT che non hanno svolto la prova hanno 180 giorni per ripeterla.

Per approfondire sul Responsabile tecnico dei rifiuti

Chi è il Responsabile tecnico dei rifiuti e quali requisiti?

Si tratta di una figura che deve:

  • coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;
  • definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
  • vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
  • verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
  • fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.

Sull’argomento leggi anche l’articolo di A.Quaranta (Environmental Risk and crisis manager) su Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.5/2018 individua innanzitutto chi è e cosa deve fare il responsabile tecnico alla luce del DM 120/2014

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it