Ministero del Lavoro

La Commissione Consultiva permanente per la sicurezza: il ruolo, i compiti e le responsabilità

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Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2021 è stata ricostituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevista dall’articolo 6 del Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento. All’interno del provvedimento è disponibile l’elenco dei componenti della Commissione e i segretari, che sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti.

La Commissione consultiva permanente

Di seguito una piccola scheda informativa su questo importante organo.

Cos’è la Commissione Consultiva permanente?

La Commissione Consultiva permanente opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è stata ricostituita con Decreto Ministeriale del 4 luglio 2014. Ha il compito di realizzare le attività previste all’articolo 6 comma 8 del decreto legislativo numero 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sono presenti paritariamente rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali e si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse (art. 6 comma 4 del TUS). All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione (art. 6 comma 3 del TUS).

Com’è composta la Commissione consultiva permanente?

È composta da:

  • 10 rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali (ministeri del Lavoro e delle politiche sociali, Salute, Sviluppo economico, Interno, Difesa, Infrastrutture, Trasporti, Politiche agricole alimentari e forestali, Solidarietà sociale e Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica)
  • 10 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
  • 10 esperti designati delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale
  • 10 esperti designati delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro anche dall’artigianato e della piccola e media impresa comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Quali sono i compiti della Commissione Consultiva permanente?

Con riferimento a quanto indicato dal testo unico di Salute e Sicurezza: art.6 comma 8 i compiti della Commissione sono:

  • a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
  • b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5;
  • c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11;
  • d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
  • f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime;
  • g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 14
  • h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
  • i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
  • i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
  • l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
  • m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;
  • m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
  • m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
  • m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al l fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

Cosa ha realizzato la Commissione Consultiva permanente?

Sul sito del Ministero del Lavoro sono disponibili, per la consultazione, i documenti e le indicazioni, finora elaborati ed approvati in seno alla Commissione consultiva permanente di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dei compiti attribuiti dal Testo Unico di Sicurezza. Si ricorda:

  • Il Documento 27 novembre 2013 sulle Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
  • Il Documento sugli Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito
  • Il Documento con le Proposte per una strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La Commissione consultiva può adottare Buone prassi che sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro (articolo 2, lettera V) decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che realizzano buone prassi o che adottano interventi migliorativi coerenti con le buone prassi, validate dalla predetta Commissione e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro, possono accedere alla riduzione del tasso di premio Inail dopo il primo biennio di attività utilizzando il relativo modulo di domanda, secondo le indicazioni riportate sul sito internet dell’Inail.

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