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Rifiuti da materiali metallici: un Registro per le imprese di raccolta e trasporto – aggiornamenti

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Il Comitato nazionale Gestori ambientali ha istituito con Delibera n. 4 del 3 giugno2021 il Registro delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.

  • Il Registro era previsto all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del DL 76/2020, il DL Semplificazioni del Governo Conte) ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività ed entra in vigore il 1° settembre 2021.
  • La Delibera 4/2021 ha regolato le modalità semplificate di iscrizione;
  • La Delibera n.11/2021 ha definito la modulistica di iscrizione e diniego al registro per le imprese italiane ed estere che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da materiali metallici avviati alle operazioni di recupero

Vediamo chi può iscriversi, come iscriversi al Registro e quali solo le classi in cui si articola, in base alle quantità di rifiuti trasportata.

Il Registro per attività di raccolta e trasporto di rifiuti metallici

La legge 11 settembre 2020, n.120 , di conversione del Decreto Semplificazioni, all’articolo 40-ter,dispone l’istituzione presso l’Albo di un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata.

L’iscrizione ha validità quinquennale.

Chi è iscritto al Registro dei rifiuti metallici presso Albo Gestori?

 L’iscrizione al registro avviene d’ufficio

  • per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati all’articolo 3.
  • Per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti)l’iscrizione d’ufficio di è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento on line dell’elenco dei soggetti iscritti al registro.

Quante sono le classi del Registro rifiuti metallici? – art.1

Il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati:

  • classe a): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
    • importo del diritto annuale d’iscrizione: euro 1.800
  • classe b): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a  200.000 tonnellate;
    • importo del diritto annuale d’iscrizione euro 1.300;
  • classe c): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
    • importo del diritto annuale d’iscrizione euro 1.000;;
  • classe d): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
    • importo del diritto annuale d’iscrizione euro 750
  • classe e): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
    •  importo del diritto annuale d’iscrizione euro 350;
  • classe f): quantità annua complessivamente trasportata inferiore a 3.000 tonnellate;
    •  importo del diritto annuale d’iscrizione euro 150.

Requisiti d’iscrizione al Registro -art.2

Le imprese devono:

  • essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza;
  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n.120;
  • dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare;
  • essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato “A”;

Il Comitato ricorda che l’incarico di responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione viene assunto dal legale rappresentante dell’impresa.

Quali rifiuti da materiali metallici devono essere trasportati ai fini dell’iscrizione? – art.3

Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi indicate sotto, solo se destinati alle attività di recupero (R): R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06:

  • 02 01 10 Rifiuti metallici
  • 12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi
  • 12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
  • 12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi
  • 12 01 21Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
  • 12 01 99Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2
  • dell’allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998)
  • 15 01 04 Imballaggi metallici
  • 16 01 17 Metalli ferrosi
  • 16 01 18 Metalli non ferrosi
  • 17 04 05 Ferro e acciaio
  • 17 04 01 Rame, Bronzo e Ottone
  • 17 04 02 Alluminio
  • 17 04 03 Piombo
  • 17 04 04 Zinco
  • 17 04 06 Stagno
  • 17 04 07 Metalli misti 17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
  • 19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio
  • 19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi
  • 19 12 02 Metalli ferrosi
  • 19 12 03 Metalli non ferrosi

Come iscriversi al Registro? – art.4

  1. Comunicazione da parte delle imprese
    • stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro: presentano una comunicazione alla Sezione  regionale o provinciale territorialmente competente.
    • stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia: presentano la comunicazione alla Sezione regionale o  provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.
    • stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a  soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione europea: presentano la comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “B” con il quale attestano, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedi in art.4 i dati).
    • stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea il cui legale rappresentante non sia in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro: presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “C ”
  2. Verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti: la Sezione regionale o provinciale procede a verificare la per l’esercizio dell’attività ed entro trenta giorni delibera l’iscrizione al registro.
  3. Se manca il rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti, la Sezione dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non  provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.
  4. In caso di mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti, alla scadenza del termine per la regolarizzazione, e in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell’iscrizione dal registro.

Iscrizione o diniego di iscrizione la Registro: la modulistica

Con Delibera n.11 del 14 ottobre 2021 viene approvato

  • il Modello di provvedimento di iscrizione al Registro dei rifiuti metallici 120 (modello contenuto nell’allegato “A”).
  • il Modello di provvedimento di diniego dell’iscrizione al registro (modello contenuto nell’allegato “B”).

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it