Rifiuti da industrie estrattive: un decreto sull’Inventario dei depositi

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In G.U. n.171 del 23-7-2013, il decreto 16 aprile 2013, che regola la realizzazione dell’Inventario nazionale delle strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive chiuse (in attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive).

I dati dell’Inventario

L’Inventario era previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, il decreto di “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, e raccoglierà i dati su queste strutture di deposito, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull’ambiente o che, a breve o lungo termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l’ambiente.
Le strutture di deposito chiuse o abbandonate comprendono (art. 2) tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che hanno avuto origine dalle attività estrattive, includendo anche quelle derivanti dalla coltivazione dei minerali di seconda categoria e quelle derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, con l’esclusione dei rifiuti di cui all’art. 2 comma 2 del decreto legislativo 117/2008, ovvero:
a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;
c) l’inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all’articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo;
d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

Aggiornamento dell’Inventario

In base all’articolo 3, l’Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione deve essere aggiornato periodicamente dalle autorità competenti, compilando per ciascun sito estrattivo pericoloso la scheda riportata nell’allegato I al decreto, e inviandola all’ISPRA (secondo le modalità che essa indicherà nei prossimi 15 gg), che provvede all’acquisizione delle schede e alla elaborazione di un unico inventario nazionale entro i due mesi successivi.
È l’autorità competente a valutare, dunque quali dei siti estrattivi presenti sul territorio sono effettivamente o potenzialmente pericolosi tenendo in considerazione sia il rischio statico-strutturale che il rischio ecologico-sanitario, avvalendosi delle indicazioni specificate nell’allegato II al D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 117 (Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione.
Per quanto la valutazione del rischio ecologico-sanitario l’autorità competente dovrà tenere conto almeno delle seguenti indicazioni:
a) tipologia dei rifiuti di estrazione stoccati e pericolosità degli stessi;
b) tendenza dei rifiuti di estrazione stoccati a produrre drenaggio acido;
c) presenza nei minerali sfruttati dall’attività estrattiva di elementi quali Ab, As, Cd, Cr, Co, Hg, Pb, Ni, Tl, Zn, Sb, Mn, Be e possibilità di migrazione degli stessi dai rifiuti estrattivi stoccati;
d) eventuali elementi pericolosi utilizzati nel processi estrattivi, quali ad esempio il CN.
La valutazione del rischio considera fra i recettori oltre alla presenza umana anche i siti di pregio naturalistico quali aree protette e corsi d’acqua.

Il decreto prescrive poi all’articolo 4, sempre in materia di aggiornamento dell’Inventario, che le Autorità comunichino all’ISPRA eventuali variazioni in merito alle schede dei siti già trasmesse ovvero eventuali nuove schede, ed indica i casi in cui, per certi siti, il rischio di pericolosità si considera aumentato (Crolli o cedimenti delle strutture, Inquinamenti delle acque superficiali, nuove voci nel registro delle sostanze o preparati, Variazioni nel numero di residenti, Variazioni di uso e di destinazione del territorio): tale aggiornamento viene svolto entro il 1 maggio di ogni anno, a seguito del quale poi l’Inventario verrà puntualmente pubblicato online sul sito dell’ISPRA.
Nell’articolo 5 si fanno poi importanti riferimenti alla Procedura di preselezione, che le autorità competenti possono scegliere per la realizzazione dell’Inventario, e la cui procedura viene dettagliata nei cc 2 e sg dell’articolo, e che richiede l’emanazione, da parte dell’ISPRA di specifiche indicazioni per la compilazione della scheda dell’Allegato I del decreto, per i siti minerari abbandonati presenti nella banca dati ISPRA realizzata grazie al censimento del 2006; l’ISPRA renderà anche nota la classe di rischio associata a ciascun sito presente nella banca dati, tramite la metodologia di gerarchizzazione, dettagliata nei cc. 4 e sg, e che distingue i siti per rischio “BASSO” e “MEDIO-BASSO”, “MEDIO”, “MEDIO ALTO” e “ALTO”.

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Redazione InSic

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