Via libera dalla Camera alla proposta di legge volta a istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui fanno parte l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente. La proposta di legge era stata approvata in prima lettura dalla Camera nella seduta del 17 aprile 2014 e dal Senato nella seduta del 18 maggio 2016. La Commissione Ambiente ha finalmente concluso l’esame in sede referente del testo modificato dal Senato nella seduta dell’8 giugno 2016 senza apportare modificazioni e approvando il testo oggi, 15 giugno.
Il Commento di Galletti
Nasce dunque il Sistema nazionale a rete con livelli essenziali prestazioni. “Ieri gli ecoreati nel codice penale e il Collegato ambientale, oggi la riforma delle Agenzie: ecco un altro fondamentale tassello del mosaico che sta componendo il governo per un ambiente più sicuro, più tutelato e in grado di essere elemento decisivo di crescita per questo Paese” afferma il Ministro dell’Ambiente Galletti in una nota.
“Il nuovo testo – spiega il ministro- rende finalmente uniformi sul territorio e omogenee sotto il profilo tecnico le attività di controllo sull’ambiente. Attraverso un Sistema nazionale a rete in cui un ruolo strategico è attribuito a Ispra, e con i cosiddetti Lepta, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni ambientali cui dovranno adeguarsi le agenzie, si attua un vero e proprio ripensamento dell’attuale sistema, scandito da una diversità di approcci da Regione a Regione e da una grande frammentarietà che indebolisce di fatto la protezione dell’ambiente”.
“Altre importanti novità introdotte dal provvedimento sono il Sistema informativo nazionale ambientale e la rete dei laboratori accreditati: si rafforzano dunque in maniera evidente la trasparenza e la qualità scientifica dei controlli”. “Non dimentichiamo che riforma – prosegue Galletti – è anche una vera risposta di legalità, perché farà entrare in funzione con maggiore efficacia gli ecoreati. Il governo e il Parlamento – conclude – hanno insomma affermato ancora una volta nei fatti la centralità dell’ambiente nella grande sfida di sviluppo dell’Italia”.
Il Dossier della Camera
Nel Dossier della Camera si sottolineano gli aspetti salienti del provvedimento: la proposta di legge, approvata è volta a istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui fanno parte l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente, nonché a intervenire sulla disciplina dell’ISPRA.Si punta ad assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica (vedi sotto ulteriori informazioni).
L’approfondimento
Ricordiamo sull’argomento, l’articolo di Andrea Quaranta sulla rivista Ambiente & Sicurezza sul lavoro, che ha commentato le novità apportate dalla riforma del sistema delle agenzie, mettendo in luce alcuni aspetti particolarmente critici.
Sotto riportiamo i precedenti aggiornamenti sul testo in esame al Senato così da coglierne gli aspetti salienti della riforma.
Caratteristiche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente
Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività – che svolge il Sistema – che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale (art. 2). La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall’entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell’ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 9).
I compiti attribuiti al Sistema sono (art. 3).
-il monitoraggio dello stato dell’ambiente e della sua evoluzione;
il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell’informazione ambientale;
supporto tecnico-scientifico per l’esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, nonché per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell’ambiente;
attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente;
attività di supporto nell’individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.
ISPRA e Agenzie ambientali: compiti e funzioniPer quanto riguarda l’ISPRA
, si legge che l’Ente sarà dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente, dotato altresì di funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente. Inoltre, potrà procedere all’elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell’attività conoscitiva nell’ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l’aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, attività di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico (art. 4).
All’ISPRA sono, altresì, trasferite le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell’ambiente per i quali era stato avviato un procedimento di riordino (at. 5)
Le agenzie ambientali (la cui struttura e funzionamento sarà oggetto di competenza regionale) svolgeranno le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), tali attività dovranno in ogni caso essere compatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.
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