Sanzioni SISTRI: ecco le indicazioni del Ministero dell’Ambiente

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La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 ottobre 2013 n. 1, emanata a seguito della conversione in legge del DL 101/2013 (che modifica in particolare l’articolo 188-ter, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ha chiarito sui soggetti tenuti ad aderire al SISTRI e non solo: sono in essa presenti riferimenti alle Fasi di progressivo avvio del Sistema e le Sanzioni per gli operatori.

Abbiamo avuto modo di analizzare quali soggetti sono tenuti ad aderire al Sistema e quali sono le fasi temporali di avvio dell’operatività. Ora diamo uno sguardo a quanto la Circolare 1/2013 dispone in materia di sanzioni per i soggetti che non adempiono agli obblighi connessi al SISTRI.

Sanzioni, le novità della Legge 125/2013

Il d.l. n. 101/2013 è stato convertito in legge 125/2013 non senza qualche modifica a quanto originariamente stabilito per le sanzioni. All’articolo 11 del DL 101/2013, è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate.
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al Sistema non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI. Al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni; è stata dunque disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs. n. 152/2006.
Pertanto, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI, a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

La presentazione del MUD e adempimenti cartacei

La presentazione del MUD, (in applicazione dell’articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006) è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.
Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013). Mentre la disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori e trasportatori) verrà dettata da norme successive.
L’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha parzialmente riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria (che prevede, come sopra detto, l’ultrattività delle disposizioni nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la moratoria delle sanzioni SISTRI).
Le modifiche introdotte riguardano
il comma 12-bis del DL 101/2013 (che ha modificato l’articolo 190, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 152/2006) ha ridefinito l’ambito soggettivo dell’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, per tener conto delle modificazioni dell’articolo 188-ter; sono state apportate semplificazioni per la tenuta dei registri da parte degli imprenditori agricoli (sarà possibile adempiere all’obbligo di tenuta dei registri mediante la conservazione del formulario di trasporto o del documento di conferimento dei rifiuti al circuito di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp), del d.lgs. n. 152/2006); è stato poi precisato il contenuto ed i tempi massimi delle annotazioni nei registri;
– mediante il comma 12-ter (che ha modificato l’articolo 190, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l’obbligo di tenuta dei registri per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi; mediante il comma 12-quater (che ha modificato l’articolo 193, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l’obbligo di compilare i formulari per i raccoglitori e trasportatori.
– mediante il comma 12-quinquies (che ha introdotto il comma 19-bis, all’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006), gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti sono stati esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali, per il trasporto dei propri rifiuti ai fini del conferimento nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (di cui alla lettera pp), del comma 1, dell’articolo 183, del D.Lgs. n. 152/2006).

Redazione InSic

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