Seveso III, online l’Inventario nazionale degli stabilimenti RIR!

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L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha lanciato il portale informativo: INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE per accedere più facilmente alle informazioni sulla sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Il portale consente di consultare l’elenco degli stabilimenti notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 che attua in Italia la Direttiva 2012/18/UE sugli Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (vedi sotto) e le informazioni al pubblico sulla natura del rischio e sulle misure da adottare in caso di emergenza. Le informazioni sono aggiornate in tempo reale con i dati contenuti nell’Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, forniti dal gestore con la notifica.

Cosa contiene l’INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI a Rischio di incidente rilevante (RIR)?

L’iniziativa è finalizzata a far conoscere al cittadino, in osservanza del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, le misure di prevenzione adottate nei confronti dei possibili rischi presenti nel territorio, nonché ad accrescere la consapevolezza dei rischi specifici e delle misure di sicurezza e dei comportamenti da attuare in caso di incidente. Il servizio web, che finora era riservato all’accesso delle amministrazioni pubbliche, è stato integrato con una sezione aperta al pubblico, a cui è possibile accedere senza procedura di registrazione.

Inoltre, in base all’accordo firmato dal ministero della Transizione Ecologica, dall’Ispra e dall’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (Anci), il servizio fornirà supporto ai Comuni per le attività di competenza finalizzate all’informazione della popolazione. Saranno organizzati webinar e altre iniziative promozionali dirette ai Comuni e agli altri attori pubblici-privati.

Seveso III: la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n.2012/18/UE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n.2012/18/UE del 04/07/2012, nota come direttiva Seveso III, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
La direttiva era stata già approvata dal Parlamento europeo all’unanimità il 14 giugno scorso ed è entrata in vigore nel giugno 2015, abrogando la direttiva 96/82/CE migliorerà l’accesso alle informazioni sugli impianti e sui loro piani di emergenza al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l’Unione.

Seveso III: a quali impianti si applica?

La direttiva si esplica sugli impianti indicati all’articolo 3 par. 1 e non riguarda impianti e pericolo indicati nelle lettere a-h dell’articolo 2.
In base alla procedura descritta nell’articolo 4 la Commissione deve valutare se è impossibile che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell’allegato I provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili; qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante, lo comunicherà alla Commissione unitamente a documenti giustificativi.

Seveso III: quali sono gli obblighi dei gestori di impianto?

La direttiva descrive altresì gli obblighi dei gestori, (art. 5) tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente, di cui deve dare dimostrazione all’autorità competente particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli regolati all’articolo 20. In particolare, il gestore deve trasmettere una notifica all’autorità competente contenente le informazioni, previste all’articolo 7, entro specifici termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l’inizio della costruzione o l’avvio dell’attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose;
b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.
I gestori non sono tenuti a rispettare tali termini se, anteriormente al 1 o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all’autorità competente una comunicazione ai sensi della normativa nazionale e se le informazioni contenute in tale comunicazione soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.

Seveso III: quali informazioni vanno anticipate?

Invece, il gestore deve informare anticipatamente l’autorità competente dei seguenti eventi:
a) aumento o decremento significativo della quantità, oppure modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifica significativa dei processi che la impiegano,
b) modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti,
c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; o
d) modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Seveso III: in cosa consiste la Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti?

All’articolo 8 viene poi definita la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti: il gestore dovrà redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti («MAPP») e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute umana e dell’ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione. La MAPP , ove necessario, va aggiornata almeno ogni cinque anni e va attuata tramite mezzi e strutture idonei nonché attraverso un sistema di gestione della sicurezza in conformità all’allegato III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità dell’organizzazione o delle attività dello stabilimento. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l’obbligo di attuare la MAPP può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all’allegato III.

Seveso III: cos’è il Rapporto di Sicurezza per stabiliemnti RIR?

Nell’articolo 10 si definisce poi il Rapporto di sicurezza che deve essere presi posto dal gestore di uno stabilimento di soglia superiore per dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell’allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione e per dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.

Il Piano di Emergenza negli Stabilimenti RIS?

All’articolo 12 viene invece regolato il Piano di emergenza interno da applicare all’interno dello stabilimento di soglia superiore nei suoi termini di presentazione da parte del gestore, richiedendo che esso contenga le informazioni di cui all’allegato IV della direttiva.
L’articolo 14 richiede poi che le informazioni di cui all’allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e tenute aggiornate, anche nel caso di modifiche agli stabilimenti di soglia superiore (vedi par. 2, in particolare ).
Gli articoli 17 e 18 sono dedicati, rispettivamente alle informazioni che il gestore e gli Stati membri devono comunicare e alle azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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