Sistemi di gestione ambientale: modifiche al regolamento EMAS

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Con Regolamento 2017/1505 del 28 agosto 2017 la Commissione ha modificato gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
La modifica è dovuta alla pubblicazione della nuova ISO 14001:2015 (terza edizione della norma) che ha sostituito la versione 2004 della stessa (che era citata negli allegati EMAS).

Gli Allegati EMAS e i riferimenti alla ISO 14001

Gliallegati modificati definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono attuare EMAS o ottenere una registrazione EMAS devono rispettare.
In particolare la parte A dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1221/2009 riprende le prescrizioni stabilite dalla norma EN ISO 14001:2004 che costituisce la base delle prescrizioni relative al sistema di gestione ambientale. La parte B dell’allegato II del regolamento elenca una serie di aspetti di cui le organizzazioni registrate nel sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono tenere conto e che avevano un collegamento diretto con una serie di elementi della norma EN ISO 14001:2004.
Tuttavia l’ISO ha pubblicato la nuova versione della norma internazionale ISO 14001 sostituendo la EN ISO 14001:2004 con la ISO 14001:2015 (si tratta della terza edizione della norma).
La Commissione pertanto auspica che si tenga ormai conto esclusivamente delle nuove disposizioni della norma internazionale ISO 14001:2015 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni per l’analisi ambientale e nell’allegato III al regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni relative all’audit ambientale interno.
Tuttavia, quelle organizzazioni desiderose di ottenere o mantenere la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001, non dovrebbero essere tenute ad applicare gli allegati rivisti del regolamento (CE) n. 1221/2009 prima dell’applicazione della nuova versione della norma internazionale ISO 14001, pertanto vengono introdotte diverse norme transitorie.
Ricordiamo infatti che a partire dal 15 settembre 2015, quando vennero pubblicate le nuove edizioni delle norme ISO 9001:2015 e 14001:2015, è previsto un periodo di transizione di 3 anni, durante il quale resteranno validi i certificati emessi a fronte delle precedenti edizioni delle norme. La validità dei certificati rinnovati in base alla ISO 9001:2008 e alla ISO 14001:2004, successivamente alla data di pubblicazione della nuova edizione, cesserà a partire dal 14 settembre 2018.

Il rispetto delle nuove prescrizioni

La Commissione riporta all’articolo 2 del Regolamento 2017/1505 che le disposizioni degli allegati del modificato Reg. n. 1221/2009 va accertato in occasione della verifica dell’organizzazione, a norma dell’articolo 18 del regolamento 1221.
Nel caso di un rinnovo della registrazione EMAS, se la verifica successiva deve essere effettuata prima del 14 marzo 2018, la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi, previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti.
Tuttavia, prima del 14 settembre 2018 la verifica può, con l’accordo del verificatore ambientale, essere effettuata a norma delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013. In tal caso, la validità dell’attestazione del verificatore ambientale e il certificato di registrazione saranno validi solo fino al 14 settembre 2018.

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Redazione InSic

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