Il MiTe ha aggiornato le “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006” e le ha pubblicate sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
Il Documento elaborato in collaborazione con il Ministero della cultura (MiC) indica come trasmettere la documentazione e come predisporla in formato esclusivamente elettronico alla luce delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni.
Vediamo di seguito a quali procedure ambientali si applica questo Documento e come si articola.
Nell'articolo
Specifiche VIA_VAS 2021: la finalità
Il Documento ha l’obiettivo di agevolare il proponente nella predisposizione della documentazione e per velocizzare e semplificare l’agire amministrativo.
Le novità delle Specifiche VIA_VAS
L’aggiornamento delle Specifiche richiama le novità introdotte dal c.d. decreto Semplificazioni (D.L.77/2021, convertito con L. 108/2021) in particolare, l’introduzione della “Lista di controllo” da allegare all’istanza.
Si tratta di uno strumento che dovrebbe facilitare il proponente nella ricognizione della documentazione amministrativa e tecnica da trasmettere a corredo dell’istanza. Al contempo dovrebbe attuare la semplificazione amministrativa, snellire e velocizzare l’attività degli uffici ministeriali nella verifica della completezza della documentazione pervenuta, ai fini della procedibilità e l’avvio dell’istruttoria tecnica da parte della Commissione VIA e della Commissione PNRR-PNIEC.
Specifiche VIA_VAS 2021: organizzazione del contenuto
contiene due sezioni principali:
- Capitolo 3 sulle MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO
- Capitolo 4: MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO
Al Capitolo 5 le indicazioni su FORMATO E CARATTERISTICHE DEI DATI: il MiTe ricorda che la documentazione tecnico-amministrativa (relazioni, cartografie, immagini), per l’informazione e la partecipazione del pubblico, deve essere pubblicata sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica, e predisposta in formato PDF con firma digitale in formato PAdES.
Specifiche per la Documentazione VIA -VAS: a quali procedure si applicano?
Il documento è stato e fornisce all’autorità procedente/proponente le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le seguenti procedure di VAS e di VIA in sede statale:
- Verifica di Assoggettabilità alla VAS (art.12 D.Lgs.152/2006);
- Valutazione Ambientale Strategica (artt.13-14-15-16-17-18 D.Lgs.152/2006);
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA (art.19 D.Lgs. 152/2006);
- Valutazione preliminare (art.6, comma 9 D.Lgs.152/2006);
- Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 del D.Lgs.152/2006)
- Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art.21 D.Lgs. 152/2006);
- Valutazione di Impatto Ambientale (artt.23-24-25 D.Lgs. 152/2006, art.216 c.27 del
- Lgs.50/2016 e artt.165 e 183 del D.Lgs.163/2006);
- Provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs.152/2006);
- Varianti (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016 e art.169 del D.Lgs.163/2006);
- Verifica di Ottemperanza (art.28 D.Lgs. 152/2006, art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016 e
- 166 e 185 c.4 D.Lgs.163/2006);
- Verifica dell’Attuazione (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016 e art.185 D.Lgs. 163/2006);
- Proroga della validità temporale (art.25 c.5 D.Lgs.152/2006);
- Modifica al quadro prescrittivo di un provvedimento.
Come trasmettere le Specifiche per la Documentazione VIA-VAS
La trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa dovrà avvenire tramite posta/brevi manu o tramite PEC1. In ogni caso dovranno essere fornite le seguenti informazioni in una nota di accompagnamento in formato cartaceo ovvero nel testo della PEC:
- nome completo del Piano/Programma/Progetto;
- nome procedura con indicazione della normativa e degli articoli di riferimento (es. Procedura di verifica di Assoggettabilità a VAS art. 12 D.Lgs. 152/2006);
- autorità procedente/proponente;
- breve descrizione del contenuto dei supporti informatici inviati (es. Documentazione Amministrativa, Elaborati del Piano/Programma/Progetto,
- Rapporto Ambientale/Studio di Impatto Ambientale, Sintesi non Tecnica,
- Integrazioni, Relazione paesaggistica, ecc.);
- numero totale dei supporti informatici (es. 12 supporti totali), numero delle copie (es. 3 copie della documentazione), numero dei supporti per ogni copia (es. 4 supporti per ciascuna copia).
Cos’è la VIA?
La Valutazione d’Impatto Ambientale è nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA) anticipando il principio fondatore del concetto di Sviluppo Sostenibile[1].
In Europa tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) quale strumento fondamentale di politica ambientale[2].
La valutazione ambientale ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La VIA nasce come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un progetto su alcuni fattori ambientali e sulla salute umana. La struttura della procedura è stata aggiornata negli anni per dare informazioni al pubblico e guidare il processo decisionale in maniera partecipata.
Ulteriori informazioni in materia di VIA sul Sito di ISPRA
Modulistica aggiornata sul Portale delle Valutazioni ambientali
Cos’è la VAS?
“La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186.
Ulteriori informazioni in materia di VAS sul Sito di ISPRA
Modulistica aggiornata sul Portale delle Valutazioni ambientali
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