In tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l’efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l’esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità”.
Sono le conclusioni cui perviene la Cassazione nella sentenza n. 52636 del 20.11.2017.
Il commento è a cura di S. Casarrubia, tratto dalla rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Il Caso della sentenza. 52636 del 20.11.2017
Il giudice di merito aveva condannato l’imputato alla pena di legge per l’inosservanza delle prescrizioni AIA (art. 29 quattordecies, co. 3, T.U. Amb.). Egli, all’epoca dei fatti, rivestiva la funzione di direttore tecnico dello stabilimento.
Il commissario straordinario dell’azienda lo aveva designato come “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2, lett. b), T.U. Sic., con tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, anche in tema di tutela ambientale. L’imputato, a sua volta, con atto notarile, aveva delegato una terza persona per la posizione di garanzia in materia ambientale. Per cui eccepisce di trovarsi nella condizione di datore di lavoro e di non essere un delegato alla tutela ambientale.
Il giudice di merito, viceversa, lo ha condannato ritenendo che l’imputato, più correttamente, fosse da qualificare come un delegato di funzioni, e il successivo atto come sub-delega non ammessa dall’ordinamento. In ogni caso, secondo lo stesso giudicante, lo stabilimento non presentava un’organizzazione altamente complessa, per gli effetti della quale la delega sarebbe stata idonea a mandare esente da responsabilità il delegante.
Secondo la Cassazione
Il ricorso dell’imputato è stato accolto. Con riferimento a quest’ultimo punto, la Corte ha ribadito il recente orientamento di cui in massima, secondo cui il criterio dimensionale non va inteso in senso quantitativo bensì qualitativo, avuto riguardo alla complessità degli impegni e compiti da assolvere (cfr. Cass. pen. n. 28126/04).
Quanto, poi, alla questione del divieto di sub-delega, la Corte rileva come tale divieto non si riscontra nella normativa analogicamente applicata in materia di sicurezza sul lavoro, dove è espressamente consentita ai sensi e con i limiti di cui all’art. 16, co. 3 bis, T.U. Sic.
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