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Traffico rifiuti, Albo Gestori: chiarimenti su iscrizioni in categoria 4 e 2-bis

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Con Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 il Comitato gestori chiarisce sulle iscrizioni nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e nella categoria 2-bis (raccolta  e trasporto dei propri rifiuti) dell’Albo Nazionale Gestori, a seguito dell’entrata in vigore  del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.

Con la Delibera il Comitato intende definire  le modalità  di gestione  dei rifiuti  elencanti all’interno del Testo unico ambientale nell’allegato L-quater e provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, prodotti da utenze non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico

Rifiuti urbani: la definizione del D.Lgs. 116/2020

Il D.Lgs. n.116/2020 (uno dei Decreti del Pacchetto economia circolare), che dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/ 851 relativa ai rifiuti, e alla direttiva (UE) 2018/ 852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ha modificato la definizione di “rifiuti urbani” introducendo all’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico Ambientale), la lettera b-ter).

La lettera ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani anche:

  • i rifiuti indifferenziati;
  • e i rifiuti da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica.

Questi rifiuti sono per natura e composizione simili ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati introdotti nella parte IV del TUA, dall’articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116.

Delibera Albo Gestori 7/21: cosa fare per iscriversi alla categoria 4

Il Comitato chiarisce che:

  1. i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria  4 dell’Albo (tramite domanda alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente) per l’attività  di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del Codice Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’art. 198 comma 2 bis del TUA.
  2. I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2 bis (tramite domanda alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente), in qualità di produttori iniziali di rifiuti non  pericolosi che effettuano · operazioni di raccolta  e trasporto dei propri rifiuti, possono trasportare tutti i rifiuti contenuti nell’allegato L-quater solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle indicate nell’allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’art. 198 comma 2 bis del D.lgs 152/2006.
  3. I soggetti già iscritti all’Albo, che operano ai sensi della deliberazione n.4 del 22/12/2020, possono continuare a trasportare i codici dell’EER già autorizzati di cui all’Allegato L-quater.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it