La valutazione ambientale strategica (VAS) si presenta come oggetto della procedura autorizzativa, dei piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente.
In questa Scheda riportiamo finalità, definizione, caratteristiche e procedure di VAS e le principali differenze con la procedura di VIA.
Questo articolo è tratto dal volume: “Vademecum dell’ambiente” EPC Editore (maggio 2020) a cura di Sassone Stefano.
Nell'articolo
Definizione di VAS
viene definita come il processo che comprende:
- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l’elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni;
- l’espressione di un parere motivato;
- l’informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.
Qual è la finalità della VAS?
La VAS ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Cosa dice la Direttiva 2001/42 in materia di VAS
La Direttiva comunitaria 2001/42/CE, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente,
Inoltre, individua nella VAS lo strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani/programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
In tal modo garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani/programmi, siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. Si tratta quindi di una procedura che accompagna l’iter pianificatorio o programmatico capace di garantire la scelta coscienziosa fra le ragionevoli alternative “alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano e programma” indicate in uno specifico rapporto ambientale.
Altra fondamentale innovazione viene rappresentata dalla sostanziale partecipazione del pubblico al processo valutativo e la previsione di misure per il monitoraggio, come verrà illustrato nel par. 1.3.3, relativo alla procedura di Valutazione (La procedura), permettendo, quindi, di effettuare delle correzioni al processo in atto, nel caso di effetti negativi sull’ambiente del piano stesso. Si ricorda che la Commissione europea ha elaborato, nel 2003, anche delle linee guida per l’attuazione della Direttiva VAS.
La procedura di VAS
La valutazione ambientale di piani e programmi, disciplinata nel Titolo II, parte seconda del Testo Unico Ambientale a seguito del recepimento della Direttiva comunitaria 2001/42/CE[1], consiste in una procedura che si conclude con il rilascio di un’autorizzazione a favore del soggetto Proponente che la richiede, al termine di un percorso composto da varie fasi appena sopra elencate (dalla verifica di assoggettabilità espressa da una “Autorità competente” – “Autorità” – sino all’informazione sulla decisione ed il monitoraggio, descritte al successivo paragrafo).
Rimane opportuno sottolineare come tale procedura si distingua, a riguardo della sua esecuzione, lungo la fase preparatoria del piano/programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa (previsione introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE), al fine di consentire la contemporanea valutazione delle conseguenze delle azioni proposte sia sul piano ambientale, che sul piano economico e sociale, fin dall’origine del processo decisionale.
Ricordiamo che la definizione di Autorità competente, di seguito ricordata, coincide con quella utilizzata per le procedure di AIA e di VIA, e viene distinta da quella di Autorità “procedente” e di soggetto “Proponente”, come indicato nella tabella sottostante.
– Soggetti coinvolti nelle procedure autorizzative ambientali: definizioni a confronto
Soggetto | Definizione |
Autorità Competente | La pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio |
Autorità Procedente | La pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del TUA, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma |
Proponente | Il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del TUA |
Quali progetti sono sottoposti a VAS?
Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di seguito riportati e la cui approvazione compete ad organi dello Stato, da cui l’aggettivo “statale”, mentre sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, quelli la cui approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli Enti locali, da cui gli aggettivi “regionale” e “provinciale”: la competenza dipende, in sostanza, dal livello territoriale di pianificazione interessato dal piano o dal programma.
VAS Statale: le autorità competenti
Nel caso di VAS “statale” è il Ministero dell’Ambiente – Direzione generale per le valutazioni ambientali – l’Autorità competente, ed in particolare la figura del Ministro, che si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, mentre gli altri soggetti coinvolti nella procedura, di seguito illustrata, sono:
- Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee – che collabora all’attività istruttoria, esprime il parere di competenza e si esprime di concerto (nella figura del Ministro) con l’Autorità competente nell’ambito del parere motivato di VAS;
- soggetti competenti in materia ambientale (SCA), le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani e programmi. A titolo indicativo e non esaustivo, tra i soggetti possono essere individuati:
- altri Ministeri;
- Autorità di bacino (nazionali, interregionali, regionali);
- Enti Parco ed altri soggetti gestori di aree naturali a vario titolo protette;
- Soprintendenze per i beni architettonici ed il paesaggio e Soprintendenze archeologiche territorialmente competenti;
- Regioni e Province autonome.
VAS e verifica di assogettabilità
Analogamente a quanto avviene per la VIA, la valutazione ambientale strategica vera e propria viene preceduta da una “verifica di assoggettabilità”, una sorta di “fase preliminare” in cui l’Autorità competente deve stabilire se il piano o il programma presenta “impatti ambientali significativi”, a seguito della quale il suddetto viene sottoposto o meno alla VAS.
Rimandando al successivo paragrafo per quanto riguarda le fasi e i relativi soggetti coinvolti, sono potenzialmente interessati a tale verifica:
- fra quelli indicati all’articolo 6, commi 3 e 3 bis del TUA, i piani e i programmi:
- di cui all’art. 6, c. 2 del TUA, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale;
- diversi da quelli indicati all’art. 6, c. 2 del TUA, interessati da modifiche minori,
- per cui la valutazione ambientale si rende necessaria qualora l’Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, a seguito della verifica di assoggettabilità e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento;
- diversi da quelli indicati al c. 2, art. 6 del TUA, per cui l’Autorità competente valuta, a seguito della verifica di assoggettabilità, se questi, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.
Esclusioni dalla procedura di VAS
In ogni caso vengono esclusi dalla Disciplina in esame:
- i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti fra le esclusioni dettate dal Codice dei Contratti Pubblici;
- i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;
- i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
Da ultimo, con la L. 21 maggio 2019, n. 44, vengono esclusi i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.
La procedura di VAS – lo svolgimento
La VAS viene avviata dall’Autorità procedente, contestualmente al processo di formazione del piano o programma[2] e comprende, le fasi indicate nella figura sottostante e di seguito descritte.
L’Autorità competente decide, in base all’impatto del piano o del programma, se esso deve essere assoggettato o meno alla procedura di valutazione ambientale strategica |
Elaborazione del rapporto ambientale |
Attraverso il quale vengono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma può determinare e le ragionevoli alternative che possono adottarsi |
Svolgimento delle consultazioni |
Una volta resa pubblica la proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale, mediante varie modalità, chiunque, entro certi termini temporali, può prenderne visione e presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi |
Valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni |
L’Autorità competente, in collaborazione con quella procedente, valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni |
Decisione |
Il piano o programma, nonché il rapporto ambientale, assieme al parere motivato e alla documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, vengono trasmessi all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma |
Informazione sulla decisione |
Pubblicazione della decisione finale attraverso varie modalità, ed anche del parere motivato dell’Autorità competente e della dichiarazione sintetica in cui sono esplicitate le considerazioni ambientali integrate nel piano/programma e le ragioni alla base della scelta; vengono altresì riportate le misure di monitoraggio adottate |
Monitoraggio |
Effettuazione del monitoraggio, tale da assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati |
– Le fasi della procedura di VAS in sintesi
La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del TUA, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
La verifica di assoggettabilità
La prima attività di valutazione consiste nella verifica di assoggettabilità (c.d. screening), che riguarda piani e programmi precedentemente specificati, e si svolge secondo i passaggi cronologicamente ordinati come segue:
- l’Autorità procedente trasmette a quella competente, mediante supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, sulla base dei criteri dell’Allegato I del TUA, riportato in fondo alla presente pubblicazione[3];
- l’Autorità competente, in collaborazione con la procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere, il quale viene inviato entro 30 giorni all’Autorità competente ed all’Autorità procedente;
- spetta quindi verificare all’Autorità competente, salvo quanto diversamente concordato con la procedente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I sopra citato, e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente, ovvero essere assoggettabile o meno alla VAS;
- l’Autorità competente, sentita la procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 45 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare di cui sopra (per effetto della modifica introdotta dal DL 152/21), emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
Una volta emesso il provvedimento, esso deve essere reso pubblico, comprese le motivazioni.
La verifica di assoggettabilità viene svolta dall’Autorità competente, al fine di promuovere l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei.
Infine, rimane opportuno sottolineare che la verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero la VAS relativa a modifiche di piani e programmi, ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
Elaborazione del rapporto ambientale
Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta:
- gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
- le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.
Prima che esso sia svolto:
- distinguendosi rispetto al contenuto della sopra citata Direttiva n. 41 del 2001, l’ordinamento giuridico interno prevede che il proponente e/o l’Autorità procedente indicano una consultazione, disposta sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’Autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma;
- la consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 45 giorni dall’invio del rapporto preliminare (per effetto della modifica introdotta dal DL 152/21).
Chi redige il rapporto ambientale e cosa contiene?
viene redatto dal proponente o all’Autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione;
- contiene determinate informazioni[4], nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma;
- riporta il contenuto della consultazione di cui sopra ed evidenzia come siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti; per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
- La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all’Autorità competente.
- La comunicazione comprende:
- il rapporto ambientale;
- una sintesi non tecnica dello stesso.
Dalla data pubblicazione dell’avviso riportato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata (di cui al successivo paragrafo 1.3.3.3 “Svolgimento di consultazioni”), decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi.
Infine, la documentazione verrà depositata presso gli uffici dell’Autorità competente e presso gli uffici delle Regioni e delle Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.
Svolgimento di consultazioni
Contestualmente alla comunicazione, relativa alla proposta di piano o di programma trattata nel precedente paragrafo, l’Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata, il quale deve contenere:
- il titolo della proposta di piano o di programma;
- il proponente;
- l’Autorità procedente;
- l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.
L’Autorità competente e quella procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito[5] presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
Entro il termine di 45 giorni (per effetto del DL attuativo del PNRR) dalla pubblicazione dell’avviso di cui sopra, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, dando così luogo ad un attività di “consultazione”.
Valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni
Una volta redatto, spetta all’Autorità competente, assieme all’Autorità procedente, il compito di svolgere le attività tecnico-istruttorie inerenti il rapporto ambientale presentato.
A tal proposito, Essa acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati sulla base delle prerogative assegnate dal Legislatore circa l’attività di consultazione di cui al punto precedente ed anche delle c.d. consultazioni “transfrontaliere”,[6] e relativi risultati, ed esprime il proprio parere motivato (il c.d. “giudizio di compatibilità ambientale”, espresso nel caso di VAS “statale” dal Ministero dell’Ambiente) entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti sempre per l’attività di consultazione sopra descritta[7] (per effetto della modifica introdotta dal DL 152/21) , senza il quale non sarà possibile la successiva approvazione del piano o del programma.
Invece spetta all’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, il compito di svolgere le opportune revisioni del piano o del programma, prima della presentazione dello stesso per l’approvazione, anche tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui sopra e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere.
Nel procedimento di VAS statale, l’inutile decorso del termine previsto per il giudizio di compatibilità ambientale, implica l’esercizio del potere sostituivo del Consiglio dei Ministri (chiamato a provvedere, entro i successivi 60 giorni), previa diffida all’organo competente ad adempiere entro il termine di 20 giorni, anche su istanza delle parti interessate.
Nel caso in cui neanche il Consiglio dei ministri esprima il proprio parere motivato entro il termine previsto, il parere inespresso è da considerarsi come giudizio negativo incondizionato (il c.d. silenzio-rifiuto).
La decisione
La terzultima fase della procedura prevede la trasmissione del piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione all’organo competente, e all’adozione o approvazione del piano o programma. Si sottolinea che l’approvazione del piano/programma deve tenere conto del giudizio di compatibilità ambientale, attraverso l’inclusione, nel provvedimento di approvazione, di una dichiarazione di sintesi.
Informazione sulla decisione
Una volta assunta, la decisione finale viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
Vengono inoltre pubblicate, anche mediante sito web della Autorità interessate:
- il parere motivato espresso dall’Autorità competente;
- una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio, descritto al punto successivo.
Il monitoraggio degli impatti amvientali in caso di VAS
La procedura prevede anche l’attività di monitoraggio, che riguarda gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in modo tale da garantire quel controllo finalizzato all’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e l’adozione delle opportune misure correttive. Esso viene effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e di ISPRA.
Con il piano o il programma viene individuata la responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
Anche le modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate, sopra esposte, vengono “adeguatamente” rese pubbliche mediante i siti web dell’Autorità competente e di quella procedente, nonché delle Agenzie interessate.
Infine, le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche “azioni correttive” al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
La procedura sopraindicata risulta comune alle VAS “statali” e “regionali” circa la c.d. “fase decisionale”, con riferimento al giudizio di compatibilità ambientale, all’approvazione del piano/programma proposto, e alle modalità relative alla loro pubblicizzazione.
Rimangono invece distinte le due categorie sopra menzionate per quanto attiene la fase “introduttiva” e quella “istruttoria”: nel Testo Unico Ambientale (Titolo II, capo II del TUA) vengono specificate unicamente le prescrizioni riguardanti tali fasi della VAS statale, mentre, in merito a quella regionale, viene lasciata piena autonomia delle Regioni (Capo III).
Le tariffe della VAS
Lo svolgimento delle attività istruttorie per il procedimento autorizzativo di VAS richiede il pagamento di taluni oneri:
- correlati a talune tariffe;
- le cui modalità di pagamento sono stabilite mediante Decreto Direttoriale Ambiente n. 6 del 17 gennaio 2017[8].
In merito al primo tema, gli oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorità statale per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività istruttoria, di monitoraggio e controllo delle procedure di VAS vengono previsti dal Testo Unico Ambientale (art. 33, c. 1, D.Lgs. 152/2006), e riportati nella tabella sottostante.
– Oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi (art. 3, D.M. Ambiente n. 245/2016)
Costo (€) | Oggetto |
15.000 | Procedure di VAS (ex art. 11, TUA) |
10.000 | Procedure di VAS, qualora l’istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12, TUA), relativa allo stesso piano o programma |
5.000 | Procedure di verifica di assoggettabilità a VAS |
Inoltre, per quanto attiene gli oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti già emanati (art. 4, D.M. Ambiente n. 245 del 22 ottobre 2016), sono stabiliti nella misura:
- del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA;
- di € 3.000 per le procedure di VAS.
Infine, il medesimo D.M. Ambiente n. 245 fissa anche il regime transitorio. In particolare, con l’art. 6, si prescrive che il suo contenuto verrà applicato alle istruttorie intraprese dopo la sua entrata in vigore.
Accesso agli atti
È opportuno ricordare che qualsiasi soggetto, in base alla normativa vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990 e s.m.i.) e all’informazione ambientale (D.Lgs. 195/2005), in attuazione del principio di trasparenza, può avere liberamente accesso alla documentazione detenuta dalla Pubblica Amministrazione all’interessato, ovvero nell’ipotesi di informazione ambientale esso può essere concesso “a qualsiasi persona fisica o giuridica ne faccia richiesta”.
Tali principi, sanciti dalla normativa, interessano pertanto sia la VAS che le altre procedure autorizzative ambientali che rientrano nella tipologia di informazione in esame.
La visione degli atti avviene a titolo gratuito e può essere effettuata presso i locali della Pubblica Amministrazione detentrice degli stessi, previo appuntamento con gli Uffici competenti.
L’estrazione di copia di atti è sottoposta al versamento delle spese per il rilascio e l’estrazione di copia, e avviene secondo le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni.
Elementi in comune e principali differenze tra VAS e VIA
Nel caso di un piano che abbia incidenza su un sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, sia la VAS che la VIA devono includere le procedure di valutazione d’incidenza[9], ovvero una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti essi sono destinati a produrre una volta attuati.
Pertanto, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’Allegato G dello stesso D.P.R. 357/1997, ovvero i contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti, e la valutazione dell’Autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
Inoltre, lo screening per la VIA può essere condotto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel TUA, all’interno della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
In base al successivo comma 5, nella redazione dello studio di impatto ambientale della VIA, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.
Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
– Le principali differenze tra VAS e VIA (Fonte: MATTM)
VAS | VIA | |
Quale è la sua funzione principale? | Integrare considerazioni ambientali nell’elaborazione e nell’adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte da intraprendere | Conseguire elevati livelli di protezione e di qualità dell’ambiente valutando preventivamente le possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio esercizio di progetti/interventi |
A cosa si applica? | Piani e Programmi | Progetti di opere civili e industriali |
Quali ambiti territoriali interessa? | Vaste aree: l’Italia, una o più regioni, ma anche aree più limitate come un’area naturale protetta, un distretto idrografico, un’area portuale | Aree limitate destinate ad opere e interventi puntuali (es. un impianto industriale, una diga) o lineari (es. una ferrovia, un’autostrada, un elettrodotto) |
In quale fase interviene? | Contestualmente all’elaborazione del piano/programma | Dopo l’elaborazione del progetto |
Come si conclude in sede statale? | Parere motivato del Ministro dell’Ambiente, espresso di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali, sulla sostenibilità ambientale del piano o programma, con eventuali osservazioni e condizioni | Provvedimento del Ministro dell’Ambiente, espresso di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali, che autorizza l’opera sotto il profilo ambientale e che contiene le condizioni per la sua realizzazione, esercizio, dismissione ed eventuali malfunzionamenti |
Elementi comuni fra VIA e VAS
Ulteriori elementi in comune sono individuabili nei soggetti coinvolti, con riferimento ai seguenti:
- Autorità competente: l’amministrazione pubblica che valuta e conclude il procedimento con un parere motivato sul piano/programma (VAS) o con un provvedimento “unico” che autorizza il progetto (VIA) sotto il profilo ambientale, comprendendo o coordinando tutte le altre autorizzazioni ambientali necessarie alla sua realizzazione ed esercizio;
- Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto e lo sottopone alla valutazione dell’autorità competente per acquisire il relativo parere o provvedimento conclusivo;
- Autorità procedente: la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma; l’autorità procedente coincide con il proponente nel caso in cui svolge anche le attività di elaborazione del piano;
- soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti;
- pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone;
- pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
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Note al Testo
[1] Le prescrizioni contenute nel Titolo II, parte II del Testo Unico Ambientale riguardanti la VAS accolgono il contenuto della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
[2]La fase di valutazione viene effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso per garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
[3]Nel caso di quella “statale”, occorre richiedere, presso l’Autorità competente, anche la procedura di assoggettabilità a VAS. A tal proposito occorre far presente che l’Autorità procedente/proponente può, in qualsiasi fase della procedura, richiedere alla Direzione per le valutazioni ambientali – Divisione II, Sistemi di valutazione ambientale presso il MATTM – il ritiro della richiesta di attivazione della procedura che, in tal caso, sarà archiviata. L’archiviazione comporta l’avvio di una nuova procedura qualora la medesima Autorità procedente/proponente o altro soggetto fosse interessato a riproporre il piano o il programma.
[5]In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, devono essere coordinate con quelle prescritte dalla disciplina normativa sulla VAS di cui all’art. 14 del TUA, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini per la pubblicazione dell’avviso di cui sopra, e dal comma 1 dell’articolo 15 del medesimo Testo, riguardante l’espressione del parere motivato da parte dell’Autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della L. 241/1990.
[6]Previste dall’art. 32 del TUA, in caso di piani, programmi, progetti, ed impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda.
[7]In tal caso il Legislatore prescrive che la tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione sia disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. In merito ai piani/programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, ovvero quando si tratti di VAS “statale”, viene acquisito il parere della c.d. “Commissione unica tecnico-consultiva”.
[8]Si prescrive infatti che, in base all’art. 5 del suddetto D.M. Ambiente n. 245, vengano stabile le modalità di pagamento mediante apposito decreto del Ministero dell’Ambiente.
[9] Di cui all’articolo 5, c. 2, del D.P.R. 357 del 1997, in base al c. 3 dell’art. 10, TUA.
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