Valutazione di impatto ambientale (VIA): tutto quello che devi sapere

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In questa Scheda troverete la nozione di VIA e gli ultimi riferimenti normativi che hanno modificato la disciplina della Valutazione di impatto ambientale, fino alle più recenti “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006.

Infine, la Modulistica di riferimento aggiornata alla luce del Decreto Aiuti DL 50/2022 e seguendo gli aggiornamenti documentali disponibili sul sito ministeriale: Valutazioni e Autorizzazioni ambientali.

Cos’è la VIA?

La valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, regolamentata dagli artt. 23-25 del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti ambientali di un progetto.

Progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale VIA

Sono sottoposti alla procedura VIA di competenza statale:

  • i progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;
  • i progetti elencati nell’allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette ovvero all’interno dei siti della rete Natura 2000;
  • i progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II e II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
  • i progetti di cui agli allegati II-bis alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
  • i progetti di cui agli allegati II e II bis per i quali è stata richiesta una valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, c.9, conclusasi con nota dell’Autorità competente attestante l’opportunità/necessità di sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale.

Chi è l’Autorità competente in materia di VIA?

L’ autorità competente in sede statale è il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS). La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA – VIA e VAS) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La procedura di VIA

Maggiori informazioni sulla procedura di VIA sono rinvenibili sul sito del Ministero della Transizione ecologica.

Applicazione della VIA in Europa

Un primo resoconto dell’andamento dell’applicazione della VIA in Europa è stato pubblicato nel 2003: la Relazione sull’applicazione, sull’efficacia e sul funzionamento della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE .

Vengono riscontrati problemi sul livello di soglie di ammissione alla VIA, sul controllo di qualità del procedimento di VIA, sul frazionamento dei progetti e la valutazione degli effetti cumulativi sull’ambiente. Risulta evidente la necessità di migliorare: la formazione del personale delle amministrazioni competenti; la valutazione del rischio e i sistemi di monitoraggio; la sensibilizzazione sui nessi tra salute umana e ambiente; la sovrapposizione di procedure di autorizzazione ambientale; la facilitazione della partecipazione del pubblico.

Nel 2009 con la seconda Relazione della Commissione sull’applicazione e l’efficacia della direttiva VIA i problemi individuati nel 2003 risultano ancora non risolti e vengono identificate ulteriori difficoltà nelle procedure transfrontaliere e nell’esigenza di un migliore coordinamento tra VIA e altre direttive (VAS, IPPC, Habitat e Uccelli, Cambiamenti climatici) e le politiche comunitarie.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di ISPRA.

Specifiche tecniche VIA e VAS: come trasmettere e predisporre la documentazione?

Il MiTe ha aggiornato le “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006” e le ha pubblicate sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

Il Documento elaborato in collaborazione con il Ministero della cultura (MiC) indica come trasmettere la documentazione e come predisporla in formato esclusivamente elettronico alla luce delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni.

Vediamo di seguito a quali procedure ambientali si applica questo Documento e come si articola. 

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