VIA, quale risarcimento in caso di danni patrimoniali?

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La Corte di Giustizia Europea con la causa C-420/11, si è occupata della corretta interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

La causa C-420/11


La Corte di Giustizia si occupa della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof, (Austria), relativa alle conseguenze economiche dirette, scaturite da una valutazione di impatto ambientale. La Corte ha quindi analizzato l’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio: nel caso in esame, la valutazione dell’impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell’obiettivo di protezione perseguito dalla direttiva.

Nel caso in cui una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto dalla direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, dovuto all’impatto ambientale di detto progetto.
Inoltre ,la Corte ha precisato che è compito del giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili al diritto al risarcimento siano soddisfatte: in particolare il giudice nazionale deve verificare l’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti

Redazione InSic

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