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Amianto: i requisiti per le imprese che avviano un’attività di bonifica di MCA

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L’attività di bonifica di MCA ed in particolare le operazioni di rimozione di materiali contenenti amianto possono essere realizzate solo da imprese specializzate iscritte alla specifica sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. In particolare, devono essere iscritte alle categorie 10A (rimozione di MCA in matrice compatto) e/o 10B (rimozione di MCA in matrice friabile) ed avere i requisiti tecnici, professionali e finanziari di cui al D.M. 120/2014.

In questo articolo vediamo come avviare un’attività relativa ad interventi di bonifica di materiali contenenti amianto, quali i requisiti, le figure coinvolte e le tipologie di bonifiche.

Interventi di bonifica amianto: come avviare un’attività

In Italia è stato finora rimosso solo poco più di un quarto dei MCA che si stimava fossero presenti nel 1992, quando è stato avviato nel nostro paese il processo di dismissione da questi materiali, che si valuta, ad oggi, ancora installati per oltre 20 milioni di tonnellate.

Per avviare un’attività relativa ad interventi di bonifica di MCA, è necessario, una volta aperta la Società presso la Camera di Commercio competente per territorio, espletare le pratiche di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali della Camera di Commercio del proprio capoluogo di Regione.
L’Albo, istituito ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/06, è richiesto agli Enti ed alle Imprese che intendono esercitare attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti.
Ad ogni particolare attività è associata una categoria che al suo interno può ulteriormente suddividersi in sottocategorie che identificano particolari lavorazioni e tipologie di rifiuto.La durata dell’autorizzazioni a seguito dell’iscrizione ha una validità di cinque anni (art. 212, comma 6 del D.Lgs. 152/06), ad eccezione della categoria 2-bis, che è di dieci anni.Il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato cinque mesi prima della scadenza (art. 22, comma 2 del D.M. 120/2014).

Bonifica di materiali contenenti amianto: le categorie per l’iscrizione delle imprese

La categoria a cui si devono iscrivere gli esercenti attività di bonifica di MCA, è la Categoria 10, che la delibera n. 1 del 30 marzo del 2004 suddivide in due sottocategorie in relazione al diverso grado di pericolosità per ambiente e per la salute dell’uomo dei vari tipi di MCA (Ministero Ambiente, D.M. 5/02/2004). Tale delibera stabilisce i principali obblighi da assolvere per poter aprire un’impresa esercente attività di bonifica di MCA.
In particolare, devono essere iscritte alle categorie 10A (rimozione di MCA in matrice compatto) e/o 10B (rimozione di MCA in matrice friabile) ed avere i requisiti tecnici, professionali e finanziari di cui al D.M. 120/2014.

Bonifica amianto: quali sono i requisiti richiesti all’impresa?

La delibera n. 2 del 30 marzo 2004 elenca i requisiti richiesti e stabilisce lo schema di domanda da compilare per fare la richiesta di iscrizione all’Albo, in cui devono essere esplicitati e allegati una serie di documenti relativi a requisiti tecnici ed economici da possedere.
I suddetti requisiti sono esplicitati dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120. “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.

Quali sono le figure coinvolte nel campo delle bonifiche di materiali contenenti amianto?

Le figure coinvolte e che devono essere necessariamente presenti all’interno dello staff di una impresa che opera nel campo delle bonifiche di MCA, sono:
– il Responsabile Tecnico;
– una figura gestionale, coordinatore delle bonifiche;
– una figura operativa, come addetti alla bonifica.
L’iscrizione è permessa, alla specifica classe legata alla capacità finanziaria, con un gradiente, per il responsabile tecnico, del titolo di studio necessario, del grado di formazione raggiunto e del livello di esperienza (minimo 3 anni) maturata nel settore specifico.
Gli addetti devono almeno aver frequentato i corsi regionali previsti dal D.P.R. 8/08/1994, art. 10, per 30 ore per il livello operativo e per 50 ore chi svolge il ruolo direttivo-gestionale.
Compito principale del Responsabile Tecnico è quello di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa (art. 12, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120).

Qual è l’attrezzatura minima in dotazione a un’impresa esercente attività di bonifica amianto?

L’attrezzatura minima in dotazione che un’impresa esercente attività di bonifica amianto deve possedere varia notevolmente a seconda che si intenda procedere alla bonifica di MCA in matrice compatta o friabile. Essendo il rischio di esposizione notevolmente superiore per i materiali friabili, che se disturbati, possono rilasciare una quantità maggiore di fibre nell’ambiente e pertanto necessitano di una serie di attrezzature, DPC e DPI con livelli di protezione notevolmente superiori per gli addetti e per l’ambiente.

Quali sono le tipologie di bonifica su materiali contenenti amianto?

Le bonifiche sui MCA possono essere di tre tipologie, come descritto nell’art. 3 del D.M. 6 settembre 1994, e consistono nelle seguenti possibili operazioni:
– rimozione definitiva dei MCA;
– incapsulamento: consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto realizzando una pellicola di protezione sulla superficie. Più idoneo per i MCA in matrice compatta;
– confinamento: consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio, spesso viene associato ad un trattamento incapsulante. Più idoneo per i MCA in matrice friabile.
Nel caso del confinamento e dell’incapsulamento, poiché il MCA non cessa di essere presente nel sito, permane l’obbligo per il proprietario, di nominare un Responsabile del Rischio Amianto (RRA), quale persona avente funzioni di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare i MCA.

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