Aree agricole e allevamento: un decreto sulle procedure di bonifica e ripristino ambientale

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Con Decreto interministeriale del 1 marzo 2019 n.46 il Ministero Ambiente regola gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il provvedimento entra in vigore il prossimo 22 giugno.
Fissa obblighi e scadenze di comunicazione sul numero e all’ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari e dettaglia la procedura che i responsabili dell’inquinamento devono seguire per porre in atto misure di prevenzione, valutazione del rischio dei siti e in caso di superamento delle SCS, comunicazione alle amministrazioni competenti.
Tutti i riferimenti del decreto con riferimento agli allegati nell’analisi di seguito.

Campo di applicazione del DIM 46/2019

Il Regolamento disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambiente), e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
Fissa l’obbligo per Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno ai Ministeri dell’Ambiente, della Salute e del Mise le informazioni in merito al numero e all’ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.

Procedure operative del DIM 46/2019

All’Art. 3 del DM 46/2019 si richiede al responsabile dall’inquinamento di porre tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e di darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e all’Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti e nel caso di aree ricadenti nel perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell’ambiente (art.3.1); ciò vale anche per le cosiddette “contaminazioni storiche”.
In allegato 1 al DIM 46/2019 sono dettagliate le attività di caratterizzazione delle aree agricole: se risultasse che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) – che sono rappresentati nell’allegato 2 – non sono stati superati, può procedere in autocertificazione con documentazione tecnica allegata (ai sensi del DPR n.445/2000). Seguono i controlli di ARP e ASL entro 30 giorni.
In caso di superamento delle SCS (art.4), invece, il soggetto responsabile dell’inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni ed elabora la valutazione di rischio di cui all’allegato 3 per stabilire le modalità di intervento in relazione all’ordinamento colturale effettivo e potenziale dell’area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato.
Qualora le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile presenta alle autorità un’istanza di conclusione del procedimento corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio (seguono gli eventuali controlli delle amministrazioni, entro 30 giorni)

Valutazione del rischio nel DIM 46/2019

All’art.5 si detta la procedura nel caso in cui la valutazione del rischio (condotta secondo i criteri di cui all’allegato 3 al DIM 46/2019) riscontri concentrazioni incompatibili con l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato: il responsabile dell’inquinamento deve presentare alle amministrazioni le risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, in conformità a quanto stabilito dall’allegato 4.
Il progetto degli interventi (art.5.2) deve contenere
a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di intervento;
b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
c) la descrizione degli obiettivi dell’intervento di riduzione del rischio e modalità di verifica degli stessi;
d) l’indicazione delle limitazioni sulle tipologie di coltivazioni da adottare.
Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, stabilisce il DM 46/2019, la Regione o il Ministero Ambiente (se si rientra nei SIN) convocano una conferenza di servizi per l’approvazione degli interventi, con eventuali prescrizioni ed integrazioni. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da parte del soggetto responsabile. Gli eventuali vincoli e restrizioni all’utilizzo dell’area individuati all’esito della valutazione di rischio devono essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica e la conformità degli interventi va certificata con il supporto tecnico di ARPA e di ASL.

In caso di superamento delle CSC

All’art.6 si stabilisce che il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC deve darne comunicazione alle amministrazioni e attuare le necessarie misure di prevenzione e ha la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell’ambito del sito in proprietà o nella disponibilità.
Quanto ai procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del decreto (entro il 22 giugno 2019) resta la precedente disciplina applicabile. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall’autorità competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i procedimenti non conclusi il proponente può avviare le procedure del regolamento di cui al DIM n.4/2019 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Un prossimo decreto ministeriale (da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto) definirà i criteri tecnici per l’individuazione dei valori di fondo geochimico, citato in allegato 2.

Riferimenti normativi:

DECRETO 1 marzo 2019, n. 46 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2019 (GU Serie Generale n.132 del 07-06-2019)

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Redazione InSic

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