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Bonifica Amianto: 11 milioni di euro per le pubbliche amministrazioni

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Sulla Gazzetta Ufficiale (n.276 del 25-11-2016) è stato pubblicato il Decreto del 21 settembre con cui il Ministero dell’Ambiente istituisce il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.

La Dotazione finanziaria

Il fondo ha una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento di tali servizi.
Il decreto 21/9/2016 disciplina le modalità di funzionamento del Fondo ed i criteri di priorità assegnazione del finanziamento in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.

Accesso al finanziamento

Possono fare domanda di accesso al Fondo le amministrazioni pubbliche per interventi relativi ad edifici pubblici di proprietà e destinati allo svolgimento dell’attività dell’ente. Possibile presentare una sola domanda di partecipazione in ragione d’anno. La domanda può contenere interventi in una o più unità locali comprese nel territorio di competenza.
Può essere finanziata con il Fondo esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si intendono per progettazione preliminare e definitiva i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini affidati anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento.

Documentazione da presentare

Ai sensi dell’art.3 l’intervento presentato dovrà essere necessariamente essere corredato da:
a. relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione d’uso dei beni o dei siti sede dell’intervento, la localizzazione e la destinazione d’uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
b. le modalità di intervento di bonifica proposto;
c. la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
d. il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.

Selezione dei progetti

A seguito della presentazione delle domande, il Ministero dell’Ambiente, a seguito di istruttoria condotta avvalendosi dell’ISPRA, disporrà una graduatoria, su base annuale, delle richieste ammesse al contributo sulla base dei seguenti criteri di priorità
i. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;
ii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;
iii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo;
iv. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003. Si specifica all’art.4 che sarà considerata, nelle modalità previste dal bando, anche la presenza di attestazioni di friabilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente amianto determinante una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario un intervento urgente e prioritario, secondo il decreto ministeriale 6 settembre 1994 e decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003; il tutto dietro attestazioni e perizia asseverata da tecnico abilitato.

Erogazione dei finanziamenti

L’art.5 indica come saranno erogate le risorse fino al loro esaurimento attraverso un decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente, a seguito dell’inclusione dell’intervento nella graduatoria: l’erogazione sarà vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il finanziamento esclusivamente per le finalità per le quali il contributo è accordato.
La liquidazione sarà accordato in queste proporzioni:
– il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’ammissione;
– il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’approvazione del progetto definitivo;
– il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su base annuale.

Esclusioni dal finanziamento

L’Art.6 indica espressamente gli interventi esclusi dal finanziamento, ovvero:
a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
b) Spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
c) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.

Infine, l’art.7 ricorda le cause di revoca dei finanziamenti:errori nella rendicontazione, o dei dati richiesti o per tardività nell’approvazione dei progetti preliminari, ma anche i casi in cui il progetto si discosti sostanzialmente dall’originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 21 settembre 2016
Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.
(GU n.276 del 25-11-2016)

Redazione InSic

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