La Deliberazione modifica e integra la Deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 – bonifica dei siti.Ai fini dell’iscrizione si chiarisce preliminarmente che per “importo dei lavori di bonifica cantierabili” s’intende l’importo degli interventi di bonifica così come individuati dalla parte quarta, titolo V, del Testo Unico Ambiente e dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.La nuova Deliberazione dell’Albo Gestori contiene in allegato il nuovo Allegato B della Deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5 relativamente ai requisiti delle aziende che vogliano eseguire interventi di bonifica per l’Iscrizione alla Classe A.
Le imprese devono dimostrare di avere eseguito entro il termine dei 5 anni dalla data di iscrizione oppure prendendo in considerazione i migliori 5 anni dell’ultimo decennio, interventi di bonifica, anche parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, per un importo complessivo non inferiore all’importo convenzionalmente stabilito in euro 13.000.000.
L’esecuzione di tali interventi va documentata dai certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante; se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l’esito.
Entrano nel computo anche gli interventi iniziati in epoca precedente ai termini di cui al punto 1 per i quali, entro gli stessi termini, sia stata certificata la regolare esecuzione, nonché gli interventi in corso di esecuzione alla data della domanda d’iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione per i quali si considerano gli importi del certificato di pagamento relativo all’ultimo stato di avanzamento lavori.
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