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Bonifica siti orfani: cosa sono, i finanziamenti e le ultime news – Decreto 4/8/22: il Piano d’azione in attuazione del PNRR

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In questo articolo spieghiamo cosa si intende per “siti orfani”, quali sono gli interventi per la bonifica dei siti orfani, a chi spettano i finanziamenti, come vengono ripartite le risorse, il loro monitoraggio ed i relativi adempimenti documentali. In testa, le ultime novità normative sui finanziamenti degli interventi previsti, anche alla luce del PNRR.

Sull’argomento segnaliamo:

DECRETO 4 agosto 2022: Piano d’azione su siti orfani: elenco siti e 500 milioni di euro a disposizione

Con DECRETO 4 agosto 2022 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA approva il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR (in attuazione dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021). Il decreto è sulla Gazzetta n.239 del 12-10-2022.

Il Decreto

  • Riporta (allegato 2) l’elenco dei siti orfani in tutte le 21 regioni e province autonome e i relativi interventi oggetto di finanziamento;
  • Assegna risorse per 500 milioni di euro ripartite tra i soggetti attuatori secondo la tabella contenuta all’allegato 1 (in art.6 le cause di decadenza dal beneficio;
  • Specifica gli interventi da attuare e come eseguirli;
  • Indica i requisiti del soggetto attuatore (art.8) e il contenuto degli Accordi che possono stringere per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Chi è il soggetto attuatore

Per “Soggetto attuatore” si intende (art.2 del DM 4/8/22) il soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento o del progetto finanziato dal PNRR: per le finalità del Decreto 4/8/22 i soggetti attuatori sono le regioni e le province autonome i cui siti orfani da riqualificare sul proprio territorio in funzione dell’attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, e sono individuati all’allegato 2, tra quelli di cui al decreto del direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021.

Requisiti del soggetto attuatore

In base all’art.8, i soggetti attuatori, anche esterni, devono possedere e garantire di mantenere, mediante autodichiarazione da produrre prima della sottoscrizione degli accordi, i seguenti requisiti:

  • il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni progetto proposto;
  • il possesso di competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto e conseguire target e milestone previsti dalla Misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
  • il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
  • non essere stati individuati quali responsabili dell’inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
  • l’assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.

Bonifica siti orfani: cosa fa il soggetto attuatore?

Il Decreto prevede che i soggetti attuatori con uno o più accordi sottoscritti tra il Ministero della transizione ecologica e gli eventuali soggetti attuatori esterni, disciplinino le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi degli interventi da realizzare, rispetto all’elenco dei siti orfani.

L’articolo 7 dettaglia il contenuto di tali accordi ed all’art. 9 le eventuali modifiche apprestabili.

Al punto 3 dell’art.7 si specifiche che nel caso in cui il soggetto attuatore preveda il coinvolgimento di soggetti attuatori esterni per la realizzazione operativa degli interventi, gli accordi devono contenere la puntuale descrizione delle attività delegate, delle tempistiche, dei reciproci obblighi in tema di verifiche, monitoraggio, rendicontazione delle procedure e delle spese, conseguimento di target e/o milestone associate alla misura, modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute.

Siti orfani: quali interventi attuare?

I siti orfani e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano sono stati individuati, su istanza di finanziamento dei soggetti attuatori, sulla base della check-list (di cui al decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022).

Gli interventi sono stati concertati in modo da risultare coerenti con il target di riqualificazione del suolo dei siti orfani e pertanto contribuiscono a ridurre l’occupazione del terreno e a migliorare il risanamento urbano.

In particolare, la tipologia di interventi previsti sono:

  • messa in sicurezza di emergenza
  • piano di caratterizzazione
  • analisi di rischio
  • messa in sicurezza permanente
  • messa in sicurezza operativa
  • progetto operativo di bonifica

Le matrici ambientali oggetto degli interventi sono suolo e acque sotterranee se funzionali al riutilizzo del sito: obiettivo, la rivitalizzazione della superficie di suolo dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e sanitario e promuovendo al contempo il possibile riutilizzo di tali aree.

Cosa prevede la Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR

La misura M2C4 – Investimento 3.4 riguarda la Bonifica del «suolo dei siti orfani» che con una dotazione di 500 milioni di euro mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l’edilizia abitativa, prevedendo, entro il 31 dicembre 2022, l’approvazione del Piano di azione per la riqualificazione ed, entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del «suolo dei siti orfani» al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

Come raggiungere la Missione 2, Componente 4

In base all’art.5 del Decreto 4/8/22 il raggiungimento gli interventi elencati all’allegato 2 sono funzionali al conseguimento del target EU M2C4-25 «Riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani».

Il target EU M2C4-25 è raggiunto quando almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo, oggetto degli interventi finanziati (indicati all’allegato 2) sia stata riqualificata.

Ai fini del calcolo del target finale sul territorio nazionale ogni regione e provincia autonoma garantisce il completamento degli interventi in misura pari ad almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo interessate dagli interventi finanziati per ciascuna regione o provincia autonoma.

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, compresa la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi (art.12).

Siti orfani: criteri di ammissibilità dei progetti di bonifica: DD 23/2/2022 n.15

Dalla Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, il decreto direttoriale del 23 febbraio 2022, n. 15, che ha definito i criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l’adozione del Piano d’azione e la check-list di verifica.

Gli interventi da realizzare con le risorse comunitarie per la riqualificazione dei siti orfani, saranno inclusi nel Piano d’azione (articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 -“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”).

Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani: la novità del Decreto attuativo del PNRR (Agg. 7/11/21)

All’interno del DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152, (qui il testo in GU) attuativo del PNRR, tra le diverse modifiche in materia ambientale e al Codice Ambientespicca anche la bonifica dei siti orfani.

L’Art. 17 del Decreto attuativo del PNRR richiede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto (in vigore dall’8 novembre 2021) un apposito “Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani” al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

criteri di assegnazione sono quelli fissati nella Finanziaria 2019. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d’azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

Cosa si intende per “sito orfano”?

  • Il Decreto n.269/2020 che detta il “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” fornisce una definizione di «sito orfano» in base quale si tratta di un:
    sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso
    • il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambiente),
    • ovvero di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (il procedimento che prevede la comunicazione della PA a provincia, regione e comune dei siti nei quali si accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia ),
    • per il quale il responsabile dell’inquinamento
      • non è individuabile
      • o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del Codice (NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI) o agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 (bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente),
      • e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
  • sito rispetto al quale i soggetti di cui
    • all’articolo 242 (procedure operative ed amministrative collegate ad un evento potenzialmente inquinante)
    • e all’articolo 245 (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) del Codice Ambiente, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, non concludono le attività e gli interventi.

Il Decreto n.269/2020: i fondi per la bonifica dei siti “orfani”

Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 (in GU n.24 del 30 gennaio 2021) in attuazione della legge finanziaria per il 2019, sono stati destinati € 105.589.294 per la bonifica dei c.d. “siti orfani”, vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla pubblica amministrazione.

I fondi stanziati sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome secondo le quote individuate in apposita tabella allegata al decreto. Ciascuna Amministrazione provvederà, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.

A chi spettano le risorse per la bonifica dei siti orfani?

In base all’art. 4 del Decreto si attribuisce:

  • il 50% dello stanziamento complessivo, pari a euro 105.589.294,00, alle regioni del centro-nord
  • il 50% alle regioni del Mezzogiorno.
  • A ciascun ente sono assegnate le quote individuate per il centro-nord e per il Mezzogiorno applicando i criteri di cui al coefficiente di riparto utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
  • Le quote spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma sono contenute nella tabella di cui all’Allegato 1 al Decreto, ma poi ciascuna regione e provincia autonoma provvederà all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.

A chi non spettano le risorse per la bonifica dei siti orfani?

Il decreto e la sua ripartizione non si applica (art.3):

a) alle procedure e agli interventi di cui all’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento;
b) alle attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti;
c) agli interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali;
d) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;
e) agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

Chi controlla l’assegnazione delle risorse per la bonifica dei siti orfani?

In base all’art. 6 le regioni e le province autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Decreto. I soggetti attuatori, se diversi dalle regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla regione o provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

A chi viene trasmessa la relazione sullo stato dei lavori?

La relazione viene trasmessa al Ministero dell’ambiente a seguito della stipula di apposito accordo, anche ai fini dell’attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti di cui all’art. 7 nei confronti dei soggetti beneficiari. Negli accordi va riportato, ove previsto per l’intervento, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l’importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Che tipo di controlli vengono svolti?

I controlli sulle attivita’ e sugli interventi oggetto del decreto sono effettuati ai sensi dell’art. 248 del Codice Ambiente. Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 253 (oneri reali e privilegi speciali) del Codice.

Possibile la revoca dei finanziamenti?

I finanziamenti concessi sono revocati (art.7) nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore. In caso di attivazione da parte dei soggetti obbligati/interessati, il finanziamento concesso è rimodulato a favore di altri interventi nella medesima regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano. Le modalità di revoca sono riportate nell’ambito degli accordi (di cui all’art.6).

Per approfondire sulle procedure di bonifica dei siti contaminati, in particolare sulla bonifica di amianto

VOLUME Epc Editore: La bonifica dell’amianto. Guida per la qualificazione delle imprese

Cavariani Fulvio, Di Francesco Marco, Angelini Alessia

Edizione: settembre 2020

Gli aspetti normativi, procedurali e metodologici necessari ad un’azienda per effettuare attività di rimozione dei materiali contenenti amianto.

Redazione InSic

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