Il Comitato nazionale, considerando che i requisiti previsti per l’iscrizione nelle suddette categorie, e relative classi, non sono al momento mutati, ha ritenuto di chiarire che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/98 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 120/2014.
Inoltre, aggiunge che per l’iscrizione in cat. 10 continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 in materia di garanzie finanziarie; resta pertanto immutata anche la garanzia di euro 15.000,00 (quindicimila) prevista per l’iscrizione in classe E relativamente a lavori di bonifica cantierabili fino ad euro 25.000,00 (venticinquemila).
Riferimenti normativi:
Circolare n. 306 del 21 aprile 2015
Applicazione disposizioni decreto 3 giugno 2014, n. 120 per le attività di bonifica dei siti (categoria 9) e di beni contenenti amianto (categoria 10).
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