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Bonifiche: Autorizzazioni semplificate, cosa cambia col nuovo Regolamento?

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Il Ministero dell’Ambiente ha annunciato un decreto (al momento in fase di “schema”) che costituisce regolamento di disciplina degli  interventi di bonifica. Il Decreto individuerà gli interventi che non necessitano della valutazione di interferenza preventiva e indicherà con chiarezza le regole del procedimento (istanza, istruttoria, termine di conclusione del procedimento nei casi in cui, invece, la valutazione delle interferenze sia necessaria.

Bonifiche: autorizzazioni, la semplificazione delle regole

L’intervento di semplificazione, spiega il Ministero in una nota, agevola le imprese con conseguente riduzione degli oneri amministrativi ed economici, ma sarà condotto “nel rigoroso rispetto dell’ambiente”. E aggiunge il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava il provvedimento accelererà la realizzazione di opere progettuali individuate nel PNRR e non solo.

“Com’è evidente, lavoriamo per accelerare nuovi investimenti e determinare impatti economici favorevoli sia per le imprese che per i cittadini, sempre nel rispetto della salute e dell’ambiente” ha rassicurato il viceministro.

Bonifiche: quando non servirà la valutazione di interferenza preventiva?

In base al nuovo Decreto gli interventi di bonifica non necessiteranno di valutazione di interferenza preventiva nel caso in cui:

  • non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione ed il completamento della bonifica;
  • non determinino rischi per la salute dei lavoratori e di altri fruitori dell’area.

Quali interventi di bonifica sono esclusi dalle valutazioni di interferenza?

Il futuro Regolamento si estenderà anche alle opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato.

Bonifiche nei SIN: le regole generali

La realizzazione di interventi ed opere all’interno di siti di interesse nazionale (SIN), anche se non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui all’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Per realizzare interventi di bonifica occorre la preventiva valutazione da parte del Ministero dell’ambiente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art. 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di cui all’art. 25, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, a seconda della tipologia di intervento e opera.

Quando non è prevista la preventiva autorizzazione di bonifica?

La preventiva valutazione non è richiesta nel caso di conclusione del procedimento di accertamento dello stato di potenziale contaminazione del sito (C<CSC, C<CSR) per tutte le matrici (suolo, sottosuolo e acque sotterranee), ovvero decorsi 90 giorni dalla data di acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 252, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (per tutte le matrici).

Quando è richiesta una valutazione preventiva

La valutazione è richiesta, invece, qualora il sito risulti potenzialmente contaminato e/contaminato (a seconda della tipologia di intervento, come si dirà oltre) anche per una sola matrice.

Quando si svolge la valutazione preventiva?

La valutazione è svolta nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. E’ fatta salva comunque la possibilità da parte del Proponente di chiedere la valutazione anche fuori da tali casi, direttamente al Ministero.

Bonifiche dei siti contaminati: informazione e approfondimento

Per approfondire sulla bonifica dei siti contaminati suggeriamo la pagina di riferimento per le autorizzazioni degli interventi sui SIN.

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