Bonifiche SIN: in Gazzetta il decreto sul credito d’imposta per le imprese

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.229 del 2-10-2014) l’atteso decreto 7 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) sull’istituzione di un credito d’imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale.

Come già scritto su queste pagine, il decreto 7/8/2014, in attuazione del DL Destinazione Italia (DL n. 145/2013), detta limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale.
Il MISE chiarisce sul proprio sito, che una circolare ministeriale indicherà modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione.
Passiamo in rassegna i punti salienti del decreto.

Risorse (art. 5 del DM 7/8/2014)
Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni sono pari complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l’anno 2014 e 50 milioni per l’anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.

Soggetti beneficiari (art. 2 del DM 7/8/2014)
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese sottoscrittrici di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 252-bis del Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006) che abbiano le seguenti caratteristiche: (art. 2 del DM 7/8/2014)
a) siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree;
b) siano già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma;
c) abbiano ad oggetto l’esercizio esclusivo delle attività risultanti dall’accordo di programma sottoscritto;
d) procedano all’acquisto dei beni strumentali di cui all’art. 4 successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma.

Non sono ammesse alle agevolazioni imprese operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo e nei settori:
a) della produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
b) dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche;
c) della pesca e dell’acquacoltura;
d) dell’industria carbonifera;
e) della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, (limitatamente alle agevolazioni concedibili alle condizioni di cui all’art. 10, comma 1).

Agevolazioni concedibili (art.3 del DM 7/8/2014)
Si tratta di agevolazioni (art. 3 del DM 7/8/2014) nella forma di un credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (24 dicembre 2013) del DL 145/2013 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all’art. 10 ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, indicati nell’art. 4, eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d’imposta per il quale è richiesta l’agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione.

Spese ammissibili (art. 4 del DM 7/8/2014)
In base all’art. 4 del DM 7/8/2014 il credito è concesso a condizione che i nuovi beni strumentali siano utilizzati nell’ambito di unità produttive comprese in SIN individuati negli accordi di programma e le cui spese di siano sostenute nei periodi di imposta agevolati, a decorrere dalla data di sottoscrizione o adesione agli accordi di programma e comprovate da titoli di spesa pagati e quietanzati.
Ai fini della concessione del credito d’imposta è considerato agevolabile l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria e la realizzazione di:
a) fabbricati classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell’art. 2424 del codice civile;
b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’art. 2424 del codice civile;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.

Le spese sono ammissibili qualora rientranti in un programma di investimenti finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Per le grandi imprese operanti nelle aree 107.3.c) della Carta degli aiuti di cui all’art. 10, comma 1, gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili, secondo la definizione contenuta nell’art. 2, numero 50), del regolamento generale di esenzione, a quelle svolte precedentemente nello stabilimento.
Gli investimenti sono agevolabili se il bene presenta il requisito della novità. Restano, pertanto, esclusi gli investimenti per beni a qualunque titolo già utilizzati. Sono inoltre esclusi dall’agevolazione:
a) i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate in precedenza;
b) gli investimenti di pura sostituzione.

Altri aspetti del decreto
Fra gli altri punti salienti del decreto 7/8/2014, ricordiamo l’articolo 7 che riguarda le Modalità di accesso alle agevolazioni, mentre l’articolo 8 indica i procedimenti di controllo, monitoraggio e ispezioni del MISE e dell’agenzia delle Entrate nei rispettivi ambiti di competenza: il MISE verifica la sussistenza dei requisiti di accesso al beneficio. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni dovranno trasmettere al Ministero dello sviluppo economico la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalità definite con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
La revoca delle agevolazioni è invece regolata all’articolo 9, mentre l’articolo 10 riguarda le imprese localizzate nelle aree ammissibili alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che sarà approvata dalla Commissione europea: le agevolazioni del DM 7/8/2014 saranno concesse secondo le intensità massime per ciascuna area ammissibile e per dimensione di impresa di cui alla medesima Carta degli aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 14 del regolamento generale di esenzione.
Con riferimento alle imprese localizzate in aree diverse, le agevolazioni saranno concesse, per le sole imprese rientranti nella definizione di micro, piccole e medie imprese contenuta nell’allegato I del regolamento generale di esenzione, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 17 del medesimo regolamento.

Riferimenti normativi
DECRETO 7 agosto 2014 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuazione dell’articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo all’istituzione di un credito d’imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale. (14A07417)
(GU Serie Generale n.229 del 2-10-2014)

Redazione InSic

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