Nel comunicato della Camera si spiega che nel corso della XVII legislatura, la normativa in materia di bonifiche dei siti inquinati è stata oggetto di modifiche contenute nel D.L. 69/2013, il Decreto “del Fare” relativamente all’utilizzo dei materiali di scavo e dei dragaggi nei porti nei siti di interesse nazionale, nonché al fine di impedire e arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati.
Il testo in esame al Senato prevede, da una parte, una delega al Governo per il riassetto delle norme in materia ambientale e dall’altra, alcune modifiche al Titolo V della Parte IV del Codice Ambiente, D.lgs. 152/2006 relative alle definizioni, al campo di applicazione e alle procedure amministrative allo scopo di semplificare gli interventi di bonifica dei siti inquinati. Viene introdotta, infatti, all’interno di tale decreto una procedura semplificata per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei siti.
Riportiamo quindi i contenuti dell’atto in esame al Senato, così come riportato dal comunicato della Camera.
I siti inquinati di interesse nazionale
Le disposizioni in materia di bonifica dettano anche una disciplina riguardante i siti inquinati di interesse nazionale (SIN), che sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. Tale disciplina è stata modificata nella precedente legislatura relativamente ai criteri di individuazione dei siti (art. 36-bis del D.L. 83/2012, che ha novellato tra l’altro l’art. 252 del D.Lgs. 152/2006).In attuazione delle citate disposizioni è stato emanato il D.M. 11 gennaio 2013 con cui sono stati indicati 18 siti di interesse nazionale (dei 57 SIN esistenti in precedenza) che, non soddisfando i requisiti previsti dal D.L. 83/2012, sono stati trasferiti alla competenza regionale.
Nel corso della legislatura in corso è stata, inoltre, introdotta una disciplina speciale finalizzata a consentire l’utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all’interno dei siti di interesse nazionale, per la realizzazione, nell’ambito delle medesime aree minerarie, di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, nonché altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali (art. 41, comma 3-bis, del D.L. 69/2013).
E’ stata anche modificata la disciplina relativa ai dragaggi nei porti (art. 22 del D.L. 69/2013) al fine di prevedere che la contestualità tra operazioni di dragaggio e predisposizioni delle operazioni di bonifica avvenga non in tutti i siti oggetto degli interventi come era previsto precedentemente, ma nelle aree portuali e marino costiere poste nei siti medesimi. Ulteriori modifiche hanno, inoltre, riguardato la sottoposizione dei progetti di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale al fine di semplificare la procedura.
Specifica attenzione è stata dedicata anche nella legislatura in corso all’emergenza ambientale nel sito di interesse nazionale localizzato nell’area di Taranto a motivo della situazione venutasi a creare anche in relazione alle vicende dello stabilimento ILVA.
Da ultimo, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, nell’ambito degli interventi di carattere programmatico in materia ambientale, fa riferimento a un piano di bonifiche indirizzato al riuso a fini produttivi del territorio, che sarà avviato, di concerto con le amministrazioni competenti, dopo la pubblicazione del decreto attuativo sulle crisi industriali complesse. La priorità degli interventi in materia di bonifiche dei siti inquinati è stata sottolineata nel parere approvato dall’VIII Commissione nella seduta dell’8 ottobre 2013 sulla Nota di aggiornamento.
La nuova disciplina delle acque di falda emunte
E’ stata sostanzialmente modificata la disciplina che riguarda la gestione delle acque emunte nell’ambito di interventi di bonifica: si tratta, infatti, di una fattispecie che ricorre frequentemente nell’ambito delle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica delle falde acquifere sotterranee effettuate all’interno dei siti contaminati (art. 41 del D.L. 69/2013, che ha integralmente riscritto l’art. 243 del D.Lgs. 152/2006).La nuova disciplina prevede che, al fine di impedire ed arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre all’adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, siano individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette. Solo nel caso in cui non sia possibile conseguire tali obiettivi, è consentito il ricorso al barrieramento fisico.
E’ stato, inoltre, chiarito il regime giuridico cui sono sottoposte le acque emunte prevedendone, alle condizioni previste nella norma, l’assimilazione alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico.
Il trattamento delle acque emunte deve garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore