La Legge di Conversione prevede all’articolo 1 che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Decreto Salva Siti Industriali Strategici) sono abrogati, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli (vedi il nostro approfondimento sul Decreto Salva Siti Industriali Strategici).
I due articoli apportavano modifica, rispettivamente al Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006) e al Decreto Legislativo 46/2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.
Legge 125 e modifiche al DL (convertito) 78/2015
La Legge di Conversione nell’Allegato riporta le modifiche apportate in sede di conversione al DL 78/2015, in particolare per la materia ambientale aggiunge all’articolo 9 del Decreto legge (Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università) un comma 9 ter dove si dispone che “Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7″.
Legge 125 e modifiche originariamente previste dal DL 92/2015
La Legge 125/2015 aggiunge al comma 16 del DL 78/2015 i commi 16 bis e ter che ripropongono le modifiche proprie del DL 92/2015 (abrogato).
Vengono quindi confermate le modifiche al Codice Ambiente (a suo tempo previste dal DL 92/2015), che ricadono sull’articolo 183 comma 1 (Definizioni) sito nella Parte IV (Norme In Materia Di Gestione Dei Rifiuti E Di Bonifica Dei Siti Inquinati), e che abbiamo trattato nel precedente approfondimento sul Decreto Salva Siti Industriali Strategici.
Nel comma 16 ter, aggiunto al comma 16 del DL 78/2015, viene confermata anche la modifica all’articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il cui comma 3 viene sostituito (così come previsto a suo tempo dal DL 92/2015) nel modo seguente:
“3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015”. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, “a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
Riferimenti normativi:
Legge n.125/2015, del 06/08/2015
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
G.U. del 14/08/2015, n.188.
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