Albo gestori

Consorzi di bonifica: chiarimenti su iscrizione all’Albo Gestori

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L’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016 (in allegato) fornisce “Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 (bonifica di siti) e 10 (bonifica di siti contenenti amianto)”.

Si risponde così alle domande delle Sezioni regionali che chiedono informazioni circa la possibilità dell’iscrizione all’Albo nelle categorie 9 e 10 dei Consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta.
Questi Consorzi potrebbero dimostrare il requisito di idoneità tecnica di cui all’art. 11, comma 1, lettera b) del DM 120/2014, mediante la disponibilità esclusiva delle previste attrezzature di proprietà dei consorziati?

Secondo il Comitato nazionale i consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta possano iscriversi nelle categorie 9 e 10 dimostrando la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati: tali attrezzature sono cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della delibera n. 2 del 28 luglio 2006: i consorzi devono però dimostrare altri requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria e, con specifico riferimento alle richieste di iscrizione nella categoria 9, classe A, la dimostrazione del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, come disposto dalla delibera n. 1 del 30 gennaio 2013, senza la quale non potrà essere perfezionata l’iscrizione nella classe A.

Le Categorie dell’Albo Gestori
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Riferimenti normativi:
CIRCOLARE n. 1201 del 12 dicembre 2016 dell’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10

Redazione InSic

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