Tutto parte da una richiesta fatta al Comitato, di esprimersi sulla possibilità per i cosiddetti “consorzi di scopo”, costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica di siti e destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto, ad iscriversi nella categoria 9 classe A, in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, (come indicato nell’allegato alla delibera n. 1 del 30 Gennaio 2013).
Secondo il Comitato Gestori
Il Comitato nazionale ha osservato che i consorzi di cui sopra non possano, per definizione, aver svolto, in quanto tali, alcuna precedente attività di bonifica. Il requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica può però ritenersi sussistente qualora tutte le imprese consorziate siano già iscritte nella classe A della categoria 9.
Di conseguenza l’esenzione dall’iscrizione sussiste alle seguenti condizioni:
– tutti i soggetti consorziati devono essere iscritti nella classe A della categoria 9 e debbono far parte del RTI cui è stato aggiudicato l’appalto;
– l’esistenza e la durata del consorzio debbono essere collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell’appalto, sicché il consorzio, per esplicita clausola statutaria, deve essere estinto e cancellato dal Registro delle Imprese al termine dei lavori.
Riferimenti normativi:
Circolare n. 54 del 26 gennaio 2016
Con la Circolare n. 54 del 26 gennaio 2016, il Comitato fornisce dei chiarimenti in ordine alla possibilità di iscrizione dei cosiddetti “consorzi di scopo” (costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica di siti e destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto), nella categoria 9, classe A, in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica.
Allegati
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