Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2021, il Governo regola il credito d’imposta (art. 1, commi da 156 a 161, della legge n. 145 del 2018), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari.
I progetti oggetto delle erogazioni devono riguardare la:
- bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici,
- prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico,
- realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate
- recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, benché destinate ai soggetti proprietari, concessionari o affidatari dei beni pubblici oggetto di tali interventi.
Di seguito vediamo a chi viene riconosciuto il credito di imposta per gli interventi ambientali, come viene riconosciuto e per quali interventi nello specifico.
Nell'articolo
Credito di imposta per le bonifiche: per quali pagamenti?
Il credito d’imposta è riconosciuto (art.2), in considerazione delle erogazioni liberali effettuate:
a) alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano;
b) agli enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c) ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
A chi spetta il credito di imposta?
Il Credito spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui. Inoltre, viene riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi ammessi, siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Come viene riconosciuto il credito di imposta?
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per specifici interventi.
Per quali interventi ambientali viene riconosciuto il credito di imposta per le bonifiche?
Sono riconosciute ammissibili al beneficio le erogazioni liberali in denaro ai fini di:
a) bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
b) rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;
c) prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
d) realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
e) recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.
Come effettuare i pagamenti ai fini del credito di imposta?
In base all’art. 4 per il riconoscimento del credito d’imposta, i pagamenti sono effettuabili in base a questi sistemi di pagamento:
a) bonifico bancario;
b) bollettino postale;
c) assegni bancari e circolari;
d) carte di credito, di debito e prepagate.
Accesso e riconoscimento del credito d’imposta ambientale
In base all’art.5 il Ministero della transizione ecologica, tramite apposito portale web indicherà tutte le informazioni inerenti gli interventi finanziabili tramite un’erogazione liberale a sostegno dell’ambiente.
L’art.5 indica la procedura per l’accesso al beneficio da parte di coloro che vogliono accedere al beneficio.
L’Art.6 indica come fruire del credito di imposta che viene ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo; va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito d’imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Per tutti gli aspetti fiscali si veda il dettaglio dell’art.6.
Quando viene revocato il credito di imposta?
In base all’art.7 il credito d’imposta è revocato nel caso in cui:
- venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti
- in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.
Il Ministero può procedere anche al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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