Obbligo di bonifica: legittimo anche per condotte antecedenti all’introduzione dell’istituto

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La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche per condotte antecedenti all’entrata in vigore dell’istituto della bonifica ed a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma subentrata, tramite fusione per incorporazione, a quella che abbia cagionato il danno, purché gli effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato (Ad. Plen.) nella sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019.
Commento di S. Casarrubia sulle pagine di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Il Caso della Sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019 del Consiglio di Stato

La Provincia impartiva ad una società l’ordine di bonificare lo stabilimento industriale, produttore di ammortizzatori per automobili e treni, seppur l’inquinamento risalisse ad un’epoca antecedente all’entrata in vigore dell’istituto della bonifica e questo fosse stato causato non dalla società obbligata ma da quella ad essa incorporata tramite successive operazioni di fusione. La società, a mezzo dei propri difensori, impugnava il provvedimento, eccependo sia che non potesse essere ritenuta direttamente responsabile, non avendo neppure gestito lo stabilimento industriale, sia che l’inquinamento risalisse ad un periodo in cui l’istituto della bonifica non fosse previsto dalla legge.

Secondo il Consiglio di Stato nella Sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019

Il Consiglio di Stato si pronuncia come da massima e precisa che, ben prima l’introduzione della bonifica a norma dell’art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997, l’inquinamento ambientale era già considerato un fatto illecito, fonte di responsabilità civile extracontrattuale, lesivo dei valori costituzionali preordinati alla tutela del bene ambiente. Inoltre, secondo i giudici, allorché la situazione di danno all’ambiente si protragga in un arco di tempo in cui per effetto della successione di norme di legge al rimedio risarcitorio si aggiunga quello della bonifica, non si ravvisa alcun ostacolo di ordine giuridico ad impartire l’obbligo di bonifica ad una società che, pur non avendo commesso la condotta fonte del danno, sia nondimeno subentrata a quella direttamente responsabile.

Redazione InSic

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