In questo contributo analizziamo quali sono gli interventi realizzabili nei siti oggetto di bonifica e nei SIN (Siti di interesse nazionale) e riportiamo gli ultimi provvedimenti presi in materia di bonifica con riferimento anche alle opere previste per l’attuazione del PNRR in materia ambientale.
Nell'articolo
Quali interventi di bonifica sono possibili nei siti oggetto di bonifica e nei SIN?
Nei siti oggetto di bonifica ai sensi dell’art. 242-ter del Codice Ambiente , inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati:
- i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,
- di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative,
- opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi
- opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato
- e altre opere lineari di pubblico interesse:
- di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico,
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo,
- esclusi gli impianti termoelettrici,
- e fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante
- o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse (vedi il chiarimento con la Nota del 10 maggio 2021, sotto),
- e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti.
Come svolgere la bonifica dei siti e dei SIN?
Ai sensi dell’art. 242-ter, gli interventi e opere vanno realizzati secondo modalità e tecniche che:
- non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica,
- non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
NEWS! Aggiornamenti: bonifica siti contaminati e SIN, le scelte del Governo in attuazione del PNRR
In questa sezione riportiamo le decisioni prese dalla ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della transizione ecologica (MiTE) in materia di bonifica di siti contaminati e SIN, alla luce anche dell’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza.
Interventi SIN: quando non serve la valutazione delle condizioni del sito? – SCHEMA DI DECRETO e consultazione pubblica (Agg. 19/1)
La ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale pubblica lo schema di regolamento ministeriale che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 242-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, intende disciplinare
- le categorie di interventi nei SIN che non necessitano della valutazione (comma 2 artt. 242-ter)
- i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.
Sul Decreto è aperta una consultazione pubblica per acquisire da parte dei soggetti e delle categorie interessate, valutazioni, osservazioni e suggerimenti, di cui i competenti Uffici terranno conto ai fini della definitiva predisposizione del decreto.
Le osservazioni dovranno essere inviate entro il 4 febbraio 2022 al seguente indirizzo PEC:
ria-udg@mite.gov.it
Interventi realizzabili nei SIN: Nota 10 maggio 2021 (Agg. 17/1/22)
Con una nota del 10 maggio 2021 la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione ecologica chiarisce su uno degli interventi realizzabili in questi contesti.
In questo modo intende evitare allungamenti dei procedimenti a causa di istanze non formalmente corrette.
Installazioni con riduzione impatto ambientale: riguarda gli impianti termoelettrici
Il Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006) all’articolo 242-ter, comma 1 fornisce una lista dei possibili interventi e delle possibili opere.
Fra queste opere possibili, la Direzione Risanamento ambientale cita l’intervento: “installazione (che) comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente” (vedi sotto fra gli altri interventi).
Questo intervento riferisce non già alle “installazioni” in generale, ma esclusivamente agli “impianti termoelettrici” per la produzione di energia, conferma la Direzione Risanamento.
E le istanze diverse da impianti termoelettrici?
Le istanze per interventi su installazioni diverse da impianti termoelettrici che comportano una riduzione degli impatti ambientali, qualora non dovessero rientrare in altre fattispecie espressamente individuate, possono essere presentate solo ai sensi dell’art. 25 del DPR 120/2017.
Il DPR 120/2017 è il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (leggi il nostro approfondimento a riguardo, scopri la LINEA GUIDA SNPA dedicata).
In tal caso, il sito deve essere “già caratterizzato”, spiega la Direzione, ossia deve essere “concluso”, con l’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio.
Il processo di caratterizzazione è descritto nell’allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006.
Indice estratto dal testo del Codice Ambiente (versione Normattiva)
Modulistica per il piano di caratterizzazione delle aree – DD 130/2020
- Ricordiamo che la Direzione Generale per il risanamento ambientale (RIA) con Decreto Direttoriale n. 130 del 14 ottobre 2020 ha aggiornato la modulistica sui piani di caratterizzazione delle aree (ne abbiamo parlato qui) . Un elenco dei SIN è contenuto nel decreto ministeriale dell’11 gennaio 2013.
SIN e bonifiche: la normativa e gli approfondimenti
- Su InSic abbiamo poi analizzato le procedure di bonifica dei siti inquinati ed alcune indicazioni sulle bonifiche dei siti contaminati (tecniche e procedure da seguire) alla luce della normativa ambientale.
- Tutta la modulistica di riferimento per i SIN è disponibile alla seguente pagina informativa sul sito del Ministero della Transizione ecologica.
Per approfondire sulle bonifiche dei siti contaminati ed il rischio amianto
- In tema di Bonifiche il Volume EPC: “ La bonifica dell’amianto. Guida per la qualificazione delle imprese” contiene gli aspetti normativi, procedurali e metodologici necessari ad un’azienda per effettuare attività di rimozione dei materiali contenenti amianto.
- Sul ruolo del Responsabile Amianto, ovvero la figura di riferimento per le aziende/committenti privati e pubblici che si occupano di bonifiche in strutture edilizie o impianti contenenti amianto, suggeriamo il Corso di Istituto Informa: Il Responsabile amianto (IN AULA E IN VIDEOCONFERENZA).
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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