Terre e rocce da scavo: in Gazzetta le nuove regole

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre, il Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161: “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”. Il provvedimento in questione – che andrà ad abrogare il tanto discusso art. 186 del D.Lgs. 152/06 – entrerà in vigore il prossimo 6 ottobre.
Il nuovo Regolamento stabilisce “i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo … siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e smi”.

Tra le novità del provvedimento, si segnalano – all’art. 1 – le definizioni di “materiali da scavo” e di “normale pratica industriale”, descritta in via esemplificativa nell’allegato 3. L’art. 3 precisa invece che il nuovo D.M. n. 161 si applica alla gestione dei materiali da scavo, mentre sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla parte IV del Testo Unico Ambientale. L’art. 4 elenca poi i requisiti che deve possedere il materiale da scavo affinché venga considerato un sottoprodotto ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. qq) del D.Lgs. 152/06.

Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo (art. 5) deve essere presentato dal proponente all’Autorità competente “almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera” e nel caso in cui “l’opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l’espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale”.
Per ciò che concerne il trasporto del “materiale escavato” (art. 11), in tutte le fasi successive all’uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto deve essere accompagnato dalla documentazione definita nell’allegato 6 del D.M. in oggetto.
L’avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo deve essere poi attestato dall’esecutore all’Autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Dichiarazione di avvenuto utilizzo – D.A.U.) in conformità all’allegato 7. La dichiarazione deve essere conservata per cinque anni e deve essere resa disponibile in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Redazione InSic

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