Il tema del campionamento dei rifiuti da parte della polizia giudiziaria solleva questioni rilevanti sia dal punto di vista procedurale che normativo. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 44033 del 3 dicembre 2024 fornisce un importante chiarimento sul diritto al contraddittorio nelle operazioni di prelievo e analisi dei rifiuti, un aspetto cruciale per garantire la correttezza e l’affidabilità delle indagini ambientali.
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La sentenza della Cassazione
Quanto alle tecniche di campionamento dei rifiuti, se è vero che tale attività può essere particolarmente delicata in merito alla scelta delle metodiche da adottare e della rappresentatività del campione (circostanza che rende consigliabile assicurare in ogni caso il contraddittorio), la Corte di giustizia Ue (sentenza 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17, V.) ha precisato che in materia di rifiuti è richiesto solamente che:
- le operazioni di campionamento “devono offrire garanzie di efficacia e di rappresentatività”,
- i relativi metodi siano “riconosciuti a livello internazionale”.
Analisi e commento della pronuncia
La sentenza in commento parte da una complicata distinzione del “rilievo”, dall’accertamento tecnico in sede penale, nel senso che soltanto nel secondo caso sussiste il diritto dell’indagato di essere avvisato a partecipare e di farsi assistere da una persona di fiducia, ai sensi dell’art. 360 c.p.p.
La distinzione è così enucleata:
- con il termine “rilievi” si intende un’attività di mera osservazione, individuazione ed acquisizione di dati materiali;
- mentre gli “accertamenti” comportano un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa, ovvero di giudizio di quegli stessi dati o di valutazioni critiche su basi tecnico-scientifiche.
Ciò posto, seguendo quanto in massima, la Corte di Cassazione, di fatto sminuendone l’importanza, attribuisce all’attività di campionamento dei rifiuti la “natura” di mero rilievo, salvo che, nel singolo caso specifico, non siano richieste “specifiche competenze ovvero si debba ricorrere a tecniche particolari e in tal caso anche l’attività di prelievo assurge alla dignità di operazione tecnica non eseguibile senza il ricorso a competenze specialistiche e dovrà essere compiuta nel rispetto dello statuto che il Codice prevede per la acquisizione della prova scientifica”.
Normativa di riferimento e implicazioni pratiche
Il tema del campionamento dei rifiuti si inserisce in un quadro normativo complesso che comprende:
- D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che stabilisce i criteri per la gestione dei rifiuti e le metodologie di analisi.
- Norme tecniche UNI ed EN, che definiscono le procedure standard per il prelievo e l’analisi dei rifiuti.
- Linee guida ISPRA, che forniscono indicazioni operative per le attività di controllo ambientale.
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