Arriva in Gazzetta ufficiale la LEGGE 13 dicembre 2024, n. 191 di conversione del DECRETO AMBIENTE 2024, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, qui il testo coordinato in vigore dal 17 dicembre 2024.
Il DECRETO AMBIENTE 2024 prevede disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati ed il dissesto idrogeologico.
- Vediamo cosa contiene il Decreto, tutti i temi trattati ed il commento arrivato dal Ministero dell’Ambiente sulle finalità del provvedimento.
Nell'articolo
Il Decreto-Legge AMBIENTE 2024: cosa contiene il D-L 153/2024
Il Decreto AMBIENTE 2024 consta di 14 articoli (erano inizialmente 12, ma in sede parlamentare sono stati introdotti l’art.5-bis sui “Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica” e 10-bis sul “rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica”.
Il provvedimento ha 6 finalità:
- semplificare i procedimenti di valutazione ambientale (art.1);
- garantire certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi;
- introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l’avverarsi di eventi emergenziali;
- adottare misure indifferibili per l’economia circolare (art.4 e 5);
- deroghe ai valori di ammissibilità dei rifiuti in discarica (art.5-bis);
- provvedere in ordine alla semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati e al rafforzamento delle capacità amministrative (art.6);
- assicurare il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica.
In particolare, segnaliamo:
Argomento | Modifiche in vista |
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valutazioni e autorizzazioni ambientali – art.1 | Modifiche al Testo unico Ambiente (TUA – D.Lgs. n.152/2006) – art. 6,7 e 8. |
Interventi fognari – Art.3 | Modifiche al Testo unico Ambiente (TUA – D.Lgs. n.152/2006 – Parte 3) Estensione dei compiti del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque medesime. |
economia circolare – art.4 e 5 | disciplina del gruppo di lavoro dedicato all’economia circolare disciplina dell’Albo Gestori ambientale un ulteriore comma, 3-bis, con il quale vengono apportate delle modifiche alla legge n. 60 del 2022, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (cosiddetta legge “Salva Mare”). Le lettere a-bis) e a-ter) del comma 2 dell’articolo 4, introdotte dal Senato, recano modifiche alla disciplina dei sistemi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi prevista dal Codice dell’ambiente, al fine di disciplinare il riparto dei costi tra i vari soggetti coinvolti e ampliare gli obblighi di monitoraggio dei flussi di imballaggi. L’articolo 5-bis, introdotto durante l’esame al Senato, differisce (al comma 1) i termini di applicazione di alcune deroghe previste dal decreto legislativo n. 36/2003 per il conferimento dei rifiuti in discarica. Il comma 2 disciplina la decorrenza dell’efficacia dei citati differimenti nonché le richieste, da parte dei titolari degli impianti di discarica interessati, di adeguamento delle autorizzazioni in essere. |
rifiuti in discarica – art.5bis | L’art.5-bis modifica il D.Lgs.36/2003, il decreto che attua in Italia la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; in particolare apporta una correzione all’articolo 16-ter, comma 1, che riguarda le Deroghe ai valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica. Per effetto delle modifiche, ora l’articolo al punto c prevede: c- “Fino al 31 dicembre 2027, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per piu’ del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica” c-bis) a partire dal 1° gennaio 2028 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica. La Legge Ambiente 2024 (in vigore dal 17 dicembre 2024) dà centottanta giorni ai titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell’articolo 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003, in corso di validità per richiederne l’adeguamento ai nuovi valori limite come modificati. |
Bonifiche amianto – art.6 e 7 | Misure di semplificazione e accelerazione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, volte a valorizzare il rapporto tra il proponente e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) territorialmente competente. L’articolo 7 fissa al 31 dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l’attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara |
Dissesto idrogeologico – art.8 e 9 | L’articolo 8 prevede l’obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo. L’articolo 9, commi 1-3, prevede la priorità per l’inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di determinati progetti, finanziati dal Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. |
Tutte le disposizioni del Decreto LEGGE AMBIENTE 2024
Le disposizioni urgenti del Decreto-Legge mirano a:
- assicurare il rispetto delle scadenze per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano energia e clima (PNIEC) – Art.1;
- garantire certezza del quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, coniugando la sicurezza degli approvvigionamenti con la tutela ambientale – Art.2;
- rendere più effettive la tutela del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico – Art.9 con il
- rafforzamento dei poteri dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari,
- l’introduzione di un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi finanziati col fondo progettazione che non abbiano conseguito un determinato livello di progettualità,
- la programmazione e il monitoraggio degli interventi, che garantiscano l’interoperabilità tra le banche dati esistenti;
- prevenire i fenomeni siccitosi (Art.3), attraverso il
- rafforzamento delle buone pratiche del riuso,
- l’introduzione della definizione di “acque affinate”, che possono contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei;
- promuovere l’economia circolare Art.4, attraverso la previsione di
- una maggiore cura e manutenzione del paesaggio e verde pubblico, la semplificazione nell’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese, che consenta di trovare la figura professionale senza aggravi economici per le aziende,
- il rafforzamento dell’Albo dei Gestori ambientali, che avrà più ampia rappresentanza delle categorie interessate;
- incentivare le operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova, anche prevedendo che il Sindaco, quale Commissario straordinario, adotti tempestivamente un piano di gestione che riduca il conferimento in discarica e promuova politiche di sostenibilità;
- consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di bonifica e riqualificazione dei siti orfani – Art.6;
- istituire la struttura di supporto al Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Crotone – Cassano e Cerchiara Art.7;
- assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi in materia di difesa del suolo e di mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante il relativo censimento e monitoraggio Art.8;
- introdurre disposizioni per le amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica (SNPA, ISPRA, ISIN) e garantire le funzionalità del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Fratin e Gava: le finalità ed un commento ai temi del Decreto Ambiente 2024
A proposito del Decreto, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto in una nota spiega che la finalità del testo è di “portare chiarezza e, laddove possibile, regole più semplici in settori fondamentali per la transizione. È un testo che tiene insieme la primaria esigenza di tutela ambientale con il bisogno di liberare, valorizzandole, grandi energie e buone pratiche esistenti in Italia”.
Il viceministro Vannia Gava sottolinea l’intento di stimolare il mercato delle rinnovabili: “Più rinnovabili, ma via libera anche a tutte le fonti di energia pulita in grado di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica del Paese. Semplifichiamo le procedure autorizzative facilitando il lavoro delle imprese e mettiamo in sicurezza il territorio da siccità e alluvioni”.
Valutazioni ambientali: cosa cambia?
Il Ministero sottolinea il problema della grande mole di istanze da sottoporre alle Commissioni di valutazione ambientale VIA-VAS e PNRR-PNIEC: il Decreto interviene prevedendo una priorità nell’ordine di trattazione delle istanze, da definirsi con un successivo decreto ministeriale: una “corsia veloce” è attribuita in particolare a progetti di interesse strategico nazionale, privilegiando l’affidabilità, la sostenibilità tecnico-economica, il contributo agli obiettivi PNIEC, l’attuazione di investimenti PNRR e la valorizzazione dell’esistente.
Economia circolare: il maggiore ruolo dell’Albo Gestori
Sono introdotte nuove misure in tema di economia circolare: tra queste, il rafforzamento dell’Albo dei Gestori ambientali, con una più ampia rappresentanza delle categorie interessate, norme per rafforzare la cura e la manutenzione di paesaggio e verde pubblico, una semplificazione nell’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese, che consenta di trovare la figura professionale senza aggravi economici per le aziende.
È inoltre disciplinata la gestione di rifiuti e materiali derivanti dalla realizzazione della Diga foranea di Genova e dei correlati interventi, prevedendo che il Sindaco, quale Commissario Straordinario, adotti tempestivamente un piano di gestione che riduca il conferimento in discarica e promuova politiche di sostenibilità ed economia circolare.
Coltivazione di idrocarburi: regole più certe
Il provvedimento punta a dare certezze normative nel settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi, coniugando la sicurezza degli approvvigionamenti con la tutela ambientale. Nell’ambito della gestione delle acque, al fine di rafforzare le buone pratiche del riuso, è introdotta la definizione di “acque affinate”, che possono contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei.
Bonifiche, siti orfani e lotta al dissesto
Per quanto concerne le bonifiche, il decreto semplifica gli interventi nei cosiddetti “siti orfani”, finanziati da un apposito stanziamento del PNRR, e garantisce una struttura di supporto al Commissario del SIN di Crotone-Cassano e Cerchiara.
Sulla tutela del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico, sono individuate misure per la programmazione e il monitoraggio degli interventi, che garantiscano l’interoperabilità tra le banche dati esistenti. Vengono rafforzati i poteri dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari, prevedendo anche un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi, finanziati col fondo progettazione, che non abbiano conseguito un determinato livello di progettualità.
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