Testo Unico Ambientale

Il Testo Unico Ambientale: cos’è, di cosa si occupa e ultimi aggiornamenti

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Il decreto legislativo 152/2006, meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale o Codice dell’Ambiente, è il principale riferimento normativo nazionale in materia di disciplina ambientale.

Di cosa si occupa il Testo unico ambientale?

Il D.Lgs. 152/06, pubblicato in attuazione della Legge 308/2004, regola in particolare le seguenti materie:

  • le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) – nella parte seconda;
  • la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche – nella parte terza;
  • la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati – nella parte quarta;
  • la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera – nella parte quinta;
  • la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente – nella parte sesta.

La prima parte contiene le disposizioni comuni e i principi generali, adottati in attuazione di quanto previsto dalla Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.

La struttura del T.U.A. d.lgs. 152/2006

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 originariamente era diviso in 6 parti; negli anni ha però subito numerose modifiche ed integrazioni e oggi la sua struttura si presenta come segue:

  • Parte Prima – Disposizioni comuni e principi generali.
  • Parte Seconda – Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione Dell’impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC).
  • Parte Terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche.
  • Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
  • Parte Quinta – Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
  • Parte Quinta-Bis – Disposizioni per particolari installazioni.
  • Parte Sesta – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
  • Parte Sesta-Bis – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
  • Allegati.

Il danno ambientale nel D.lgs. 152/06: definizione

Novità assoluta introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006 è la definizione di “danno ambientale”, prima non contemplata dalla legge n. 349/1986.

Il Testo Unico Ambientale definisce infatti all’art. 300 il danno ambientale come: “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.

In questo senso, dunque, il Testo Unico Ambientale individua un concetto di danno ambientale fondato su due parametri: uno quantitativo (misurabile) e l’altro qualitativo (significativo), secondo i criteri prefissati dagli allegati allo stesso T.U.A.

Il comma 2 dell’art. 300 Testo Unico Ambientale aggiunge, ancora, che “costituisce danno ambientale il deterioramento in confronto alle condizioni originarie”, provocato ai beni ambientali protetti ed elencati dalla norma in questione.

Il concetto di prevenzione

Nella filosofia del Testo Unico Ambientale, l’azione risarcitoria rappresenta solo un’eventualità, necessaria, conseguente alla produzione di un danno al bene Ambiente. Come è noto, infatti, l’ispirazione al principio di precauzione presuppone la necessità di un’azione preventiva finalizzata ad impedire il verificarsi di rischi o pericoli, anche potenziali, al predetto bene ambientale.

È, infatti, espressione del richiamato principio di precauzione, la previsione di un’azione di prevenzione, disciplinata dall’art. 304 del Testo Unico Ambientale.

L’azione in esame, in realtà, è rappresentata da un complesso di interventi ed attività che l’operatore è tenuto a porre in essere in presenza di una imminente minaccia del verificarsi di un danno ambientale, quando ancora lo stesso non si è verificato; in presenza di una tale situazione, dunque, è dovere dell’operatore, nel termine di ventiquattro ore ed a proprie spese, provvedere all’adozione di quelle che vengono definite dal legislatore come “misure di prevenzione e di messa in sicurezza”.

Preliminare all’adozione di tali misure, in ogni caso, è l’assolvimento di un obbligo di comunicazione (il cui contenuto dettagliato è specificato per legge) che l’operatore deve attuare ai soggetti pubblici indicati dalla norma.

Cosa fare quando il danno ambientale si è già verificato

Diversa, invece, è la situazione che si prospetta nel caso in cui il danno ambientale si sia già verificato. In tale ipotesi, infatti, il Testo Unico Ambientale prevede (art. 305 del TUA) il cosiddetto ripristino ambientale.

In sintesi, grava sull’operatore l’obbligo di comunicazione agli stessi soggetti pubblici destinatari della comunicazione nel caso di azione preventiva, nonché quello di provvedere all’adozione “immediata” (quindi senza attendere che la comunicazione pervenga al comune, come nel caso dell’azione di prevenzione) delle iniziative o delle misure ripristinatorie indicate alle lettere a) e b) del comma 1.

Al pari di quanto previsto in caso di azione preventiva, anche nel caso di verificazione del danno ambientale, spetta al Ministero dell’Ambiente “in qualsiasi momento” una facoltà di intervento che si esplica o attraverso la richiesta di informazioni all’operatore o attraverso l’imposizione a quest’ultimo di obblighi di fare finalizzati all’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente ovvero, infine, attraverso l’adozione diretta delle misure ripristinatorie.

Ai fini del ripristino ambientale in relazione ad evento di danno ambientale già verificatosi, l’operatore è tenuto ad individuare le misure ripristinatorie scegliendole tra quelle “conformi” a quelle indicate nell’allegato III alla parte VI del Testo Unico Ambientale, presentandole per l’approvazione al competente Ministero nel termine di 30 giorni dall’evento dannoso.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006

Con la parte VI-bis del TUA, recante “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, vengono esposte le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

La prescrizione

Al fine di eliminare la contravvenzione accertata l’organo di vigilanza – nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria – oppure la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione.

La prescrizione viene asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario e con essa l’organo accertatore può imporre specifiche misure per far cessare situazioni di pericolo o impedire la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione.

La verifica dell’adempimento

Entro 60 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione impartita, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità prescritte e nei termini indicati.

  • Nel caso in cui l’adempimento sia stato rispettato, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 gg, una somma pari al 25% del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore effettua una comunicazione al pubblico ministero relativamente all’adempimento della prescrizione e all’eventuale pagamento della somma dovuta.

  • In caso di inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore effettua una comunicazione al pubblico ministero e al contravventore (nel tempo limite di 90 gg giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione).

Cosa succede se il trasgressore non adempie entro la scadenza indicata nella prescrizione?

Nel caso in cui l’adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo ai fini dell’accertamento in merito all’eliminazione della violazione, la somma da versare viene ridotta alla metà.

Estinzione del reato

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine indicato, nonché provvede al pagamento: solo allora il pubblico ministero richiederà l’archiviazione.

Le nuove modifiche al Codice dell’Ambiente

Negli anni successivi alla sua pubblicazione, il D.Lgs. 152/06 è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni.

Il recente intervento correttivo apportato dal D.L. n. 105/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/2023, si inserisce in una progressiva quanto inarrestabile sensibilizzazione della materia ambientale che ha riguardato alcuni aspetti critici che necessitavano di un’adeguata tutela.

Le nuove disposizioni abbracciano infatti una varietà di argomenti quali: l’abbandono dei rifiuti, il traffico illecito dei rifiuti, il traffico di materiale radioattivo, gli incendi boschivi, la quantificazione degli aumenti di pena ai delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), l’allargamento della “confisca in casi particolari” dei beni dei soggetti condannati per reati ambientali.

L’introduzione dell’illecito penale per l’abbandono di rifiuti

Indubbiamente, la norma più rilevante che è stata modificata con il nuovo correttivo ambientale è rappresentata dall’introduzione della fattispecie penale per le ipotesi di abbandono di rifiuti ex art. 255 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.

Fatta sempre salva l’applicazione delle pene cui all’art. 256 comma 1 (gestione non autorizzata di rifiuti), la norma punisce ora con la pena dell’ammenda da mille euro a diecimila euro – oppure con l’aumento sino al doppio della predetta sanzione penale in caso di rifiuti pericolosi – le condotte di abbandono di rifiuti riferendosi alle violazioni delle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006:

  • Art. 192 comma 1 – Divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo
  • Art. 192 comma 2 – Divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
  • Art. 226 comma 2 – Divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura, fatto salvo quanto prescritto dall’art. 221 comma 4, secondo cui gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato, ma possono conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio, anche in raccolta differenziata ma solo qualora sia stata attivata.
  • Art. 231 comma 1 – Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, esclusi quelli disciplinati dal D. Lgs. n. 209/2003 che intenda demolirlo deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
  • Art. 231 comma 2 – Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

Oltre alle conseguenze sanzionatorie, la modifica dell’art. 255 TUA coinvolgerà anche gli aspetti processuali civilistici e penalistici:

  • In primo luogo, il trasferimento di competenza di tale illecito alla sfera penale determina la sottrazione di tale competenza e giurisdizione all’organo sanzionatorio deputato dall’art. 262 D.Lgs. n. 152/2006, nonché l’impossibilità di applicazione della disciplina amministrativa ex L. n. 689/1981 in tema di accertamento degli illeciti amministrativi.
  • In secondo luogo, la modifica normativa determina l’insorgenza di tutte le garanzie difensive proprie del procedimento penale in favore del soggetto autore della condotta censurabile.

Testo Unico dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006: aggiornamenti 2024

Il Ministero dell’Ambiente ha annunciato una prossima revisione del Testo Unico dell’Ambiente, il D.Lgs. n. 152/2006.

Una Commissione di esperti appena nominata provvederà, entro il 30 settembre 2024, ad elaborare uno schema di legge delega per il riassetto delle normative in materia ambientale, con lo scopo di raccoglierle in un unico testo, in coerenza con i nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana.

Tutto quello che devi sapere sul D.Lgs. 152/2006

  1. Qual è l’obiettivo principale del TUA?

    Il decreto legislativo 152/06 si pone come obiettivo principale quello di promuovere i livelli di qualità della vita umana, attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente. Il tutto, attraverso un uso attento e razionale delle risorse naturali a disposizione (art. 2, D.Lgs. 152/06).

  2. Quali sono i principi alla base della tutela dell’ambiente?

    Tutte le azioni volte a garantire la tutela dell’ambiente si basano sui principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione dei danni causati all’ambiente e sul principio del “chi inquina paga”.

  3. A cosa serve la normativa ambientale?

    La normativa ambientale serve essenzialmente a contrastare le varie forme di inquinamento e degrado ambientale, al fine di dare tutela e dignità non solo all’ambiente, inteso come bene giuridico unitario, ma anche alle singole voci che lo costituiscono (acqua, aria, suolo).

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Redazione InSic

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