AEE: in Gazzetta il Regolamento sulle garanzie finanziarie

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In Gazzetta (n.122 del 27-5-2017) il Decreto-Regolamento del 9 marzo 2017, n. 68 del Ministero dell’Ambiente sulle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) ai sensi della Dir. 2012/19/UE, e ai fini della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori .
All’Allegato 1 si riporta il calcolo delle garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali (ai sensi dell’art.5 del Regolamento); all’Allegato II quello delle garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi dei RAEE domestici (art.6 co 1 del Regolamento.
Vediamo di seguito l’oggetto del decreto, la documentazione da presentare e le modalità di prestazione della garanzia.

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Campo di applicazione
Il Regolamento ministeriale si applica ai fini della determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di AEE indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
La garanzia finanziaria è prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici. Per i RAEE professionali il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile è garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali o con la partecipazione ai sistemi collettivi (si veda il D.Lgs. n. 14 marzo 2014, n. 49)

Prestazione della garanzia
All’art. 2 del regolamento si specifica che tale garanzia finanziaria va prestata dal singolo produttore di AEE ogni anno in favore del Ministero dell’ambiente, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce. Va prestata al momento dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE: per coloro che vi sono già iscritti, l’obbligo decorre entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, fissata all’11 giugno 2017.
Sempre a proposito della garanzia finanziaria, all’articolo 3 si prevede che essa vada prestata via
a) reale e valida cauzione;
b) fidejussione bancaria rilasciata da banche autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari;
c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate;
d) garanzia finanziaria rilasciata da intermediari finanziari regolarmente iscritti.

All’art.3 si fa poi riferimento alla documentazione attestante l’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria, da trasmettere al Ministero dell’Ambiente ed alla escussione della garanzia (art.4)da parte del Ministero stesso quando non ci sono fondi sufficienti per la gestione dei RAEE prodotti dai medesimi soggetti o che derivino da AEE immesse sul mercato da produttori che abbiano cessato la loro attività, nel limite dell’importo massimo garantito. La garanzia escussa è destinata al Centro di coordinamento per la gestione dei RAEE (vedi la Banca Dati Sicuromnia per maggior informazioni).

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 9 marzo 2017, n. 68
Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
(GU n.122 del 27-5-2017)
Vigente al: 11-6-2017

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Redazione InSic

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